Nuove precisazioni dell’Inps per le popolazioni colpite dal sisma
L'Inps, con la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2017, ritorna sugli eventi sismici del 24 agosto 2016 che hanno interessato i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Con la precedente circolare n. 204/2016 l'Istituto aveva fornito indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui al dl n. 189/2016.
Il decreto citato, infatti, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in relazione ai soggetti operanti nei Comuni interessati dalle disposizioni normative, individuati nell'allegato 1 del decreto stesso.
A seguito dei nuovi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, e alle conseguenti ulteriori criticità, il decreto legge n. 205/2016, articolo 1 ha demandato al Commissario straordinario del Governo di individuare un nuovo elenco dei Comuni al fine di estendere l'applicazione delle misure urgenti previste anche alle popolazioni colpite dal sisma del 26 e del 30 ottobre. Con Ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016 il suddetto Commissario ha reso noto il nuovo ambito territoriale di applicazione delle misure di cui ai decreti legge n. 189/2016 e n. 205/2016.
La legge n. 229/2016, che ha convertito in legge il dl n. 189/2016 e abrogato il dl n. 205/2016, ha previsto che le misure volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza e la ripresa economica delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, si applichino anche ai Comuni interessati dagli eventi sismici avvenuti a decorrere dal 26 ottobre 2016.
Nella circolare n. 2 l'Inps allega il nuovo elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e precisa che le disposizioni previste dal dl n. 189/2016 si applicano anche ai nuovi comuni. Tuttavia, per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 del suddetto decreto si applicano solo ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda con trasmissione della medesima dichiarazione agli uffici dell'agenzia delle Entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. I contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell'arco temporale 26 ottobre 2016 -30 settembre 2017.
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, gli interessati, indicati nell’elenco dei comuni allegato alla circolare n. 2 dell’istituto, dovranno produrre istanza alla sede Inps competente utilizzando il modello “SC90-B” reperibile nella sezione “modulistica” del sito www.inps.it.
Per le aziende agricole e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l'apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l'agricoltura del sito internet dell'Istituto e nei cassetti previdenziali. Per i comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, occorre allegare alla domanda telematica di sospensione una dichiarazione di responsabilità, in formato pdf, in merito ai danni effettivamente subiti e relativa documentazione a supporto.
L'Istituto, acquisite le istanze, verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio e non rimborserà quanto eventualmente già versato.