Pensione in cumulo, per l’importo minimo valgono tutte le quote
Dopo un intervento effettuato nel 2020 l'Inps ritorna sulle pensioni in cumulo in base alla legge 228/2012, affrontando una fitta casistica con il messaggio 2575/2021 del 13 luglio, che va ad integrare il precedente messaggio n. 2053/2020.
Importo soglia – Si tratta dell'importo minimo di pensione maturato nel momento in cui si perfezionano le condizioni anagrafiche e contributive per la pensione che alcune gestioni richiedono per poter erogare il trattamento. Si tratta, ad esempio, delle pensioni nel sistema contributivo o per quelle di competenza delle Casse professionali. Ebbene, secondo il messaggio, l'importo minimo di pensione richiesto in caso di ultima iscrizione a una gestione che lo richiede ai fini del pensionamento in cumulo deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l'eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Cumulo con contributi ex Enpals – In caso di cumulo di periodi maturati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti con periodi accreditati nella gestione ex Enpals dello spettacolo, l'eventuale surplus contributivo accantonato nella gestione dello spettacolo è inutilizzabile ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva per la pensione in cumulo. Il surplus contributivo è quel fenomeno tipico della gestione ex Enpals in cui, stante il meccanismo della maturazione dell'annualità in presenza di un numero minimo di giornate di contribuzione, ne possono avanzare alcune in funzione dei contributi effettivamente versati. Di questo surplus non si deve tenere conto.
Pluralità di gestioni Ago Inps – Qualora siano presenti contribuzione agricola dipendente più contribuzione Fpld, più contribuzione in una o più gestioni speciali autonome Inps, nonché contribuzione di altre gestioni previste dal cumulo o dalla totalizzazione, per la determinazione del pro quota Ago la valutazione dell'anzianità contributiva agricola utile a pensione deve essere individuata senza operare la rivalutazione dei contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984. Inoltre non si deve applicare il cosiddetto "storno delle eccedenze".Tale rivalutazione non opera nemmeno qualora, tra le gestioni interessate, sia presente esclusivamente la gestione agricola autonoma.
Assegno di invalidità - I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere alla pensione anticipata in cumulo in quanto l'assegno ordinario di invalidità non si trasforma in pensione di anzianità (oggi pensione anticipata). Inoltre, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti gli aventi causa del titolare di assegno ordinario di invalidità devono essere considerati quali superstiti di assicurato. I superstiti dell'assicurato hanno titolo alla pensione indiretta. Di conseguenza, la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità da parte del dante causa non preclude il conseguimento della pensione indiretta in favore dei superstiti in regime di cumulo così come previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012.