Adempimenti

Nuove Tariffe Inail, i chiarimenti applicativi dell'Istituto

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di Antonio Carlo Scacco

La revisione tariffaria attuata a partire dal 1° gennaio 2019 (MAT 2019), ha introdotto alcune novità circa l'ambito applicativo del nuovo nomenclatore tariffario ed alcune innovative modalità di calcolo. Ad oltre due anni dalla entrata in vigore delle nuove tariffe, la corposa circolare Inail n. 28 del 28 ottobre, facendo tesoro della esperienza maturata in questo lasso di tempo, fa il punto sulla situazione dettando al contempo interessanti chiarimenti operativi.

Circa le quattro gestioni tariffarie (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività), attualmente divise in dieci grandi gruppi di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci, la revisione ha comportato la ridefinizione di alcune lavorazioni già esistenti, la aggregazione di altre, nonché la eliminazione di tariffe relative a cicli di lavorazioni ormai obsoleti e la istituzione di nuove. A solo titolo di esempio nel Terziario le attività di natura commerciale associate a quelle strettamente produttive (casistica che è dato riscontrare frequentemente, si pensi ai laboratori annessi ai locali di vendita o alle officine che supportano la attività di vendita di autoveicoli), fanno parte di un unico riferimento tariffario. In altri casi, ove il datore eserciti un'attività complessa articolata in più lavorazioni, la classificazione è effettuata applicando a ciascuna lavorazione la corrispondente voce di tariffa. Un esempio servirà a chiarire meglio questo importante aspetto. Le attività di trasporto delle merci aziendali per il rifornimento e la consegna ai clienti (esclusa la consegna presso il domicilio del cliente finale che non rileva ai fini classificativi) rientrano nella lavorazione principale. Si pensi al servizio di consegna ai clienti di gelati effettuato con proprio personale da un'impresa di produzione di gelati della gestione Industria. Tuttavia mentre l'attività di trasporto è espressamente contemplata nel gruppo della gestione Terziario, nella voce 9300 (Magazzini, custodia e simili) l'attività di trasporto è espressamente esclusa. Ne segue che se un datore di lavoro esercita contestualmente l'attività di trasporto delle merci e l'attività di magazzinaggio, si configura un'attività complessa, articolata nelle operazioni di trasporto da classificare nelle voci del gruppo 9100 e nell'attività dei magazzini da classificare nel gruppo 9300.

Prescindendo dalle questioni concernenti la individuazione delle tariffe applicabili alle singole lavorazioni (per la cui analisi si rimanda alla consultazione dei cinque allegati alla circolare), il documento di prassi si sofferma sulle novità introdotte dalle MAT 2019 circa le modalità di calcolo delle medesime. La più importante delle quali concerne senza dubbio la introduzione dei nuovi criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso medio in relazione all'andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) dopo i primi due anni di attività. Rispetto al sistema tariffario precedente (MAT 2000), si nota in primo luogo la osservazione dell'andamento infortunistico riferito alla intera posizione territoriale (PAT), ossia per tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori, comprese quelle cessate nel triennio di osservazione e quelle che non hanno ancora maturato un biennio di anzianità. Anche la valutazione degli eventi lesivi non è più commisurata, come era in precedenza, agli oneri sostenuti dall'Istituto per indennizzare gli infortunati, quanto piuttosto alla gravità dell'evento. A solo titolo di esempio un evento mortale occorso ad un lavoratore privo di eredi in passato non dava luogo ad indennizzo e quindi non incideva, contro ogni logica di buon senso, sulla valutazione dell'andamento infortunistico.

E' appena il caso di notare come, anche nella nuova disciplina, restino esclusi gli infortuni in itinere nonché gli eventi lesivi a carico dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti. Restano inoltre esclusi i casi accertati di infezione da coronavirus (SARSCoV-2), secondo le disposizioni introdotte dal decreto legge cd. Cura Italia. Irrilevanti sotto il profilo del calcolo dell'oscillazione del tasso per andamento infortunistico, sono altresì gli oneri effettivamente recuperati dall'Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso. Ne segue che, a partire dal 2019, non deve essere effettuato alcun ricalcolo del tasso applicabile in presenza di eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere da quanto effettivamente recuperato. Casi specifici di ricalcolo del tasso applicabile (si ricorda che il ricalcolo del tasso è comunicato al datore con il modello 20SM), possono verificarsi a seguito della variazione dell'inquadramento della azienda (con variazione della attività e/o delle lavorazioni).

Oppure a seguito di rettifica dell'inquadramento tariffario, d'ufficio o su domanda del datore di lavoro, ovvero della variazione della classificazione delle lavorazioni. Infine il ricalcolo è previsto a seguito di accertata responsabilità del terzo nell'accadimento dell'evento (il caso tipico è l'incidente stradale), condizione che porta alla rideterminazione del tasso applicabile escludendo dal calcolo dell'oscillazione le giornate lavorative equivalenti relative all'evento.

Altra importante novità introdotta dalle MAT 2019, è la nuova disciplina della riduzione del tasso medio per prevenzione (la norma è contenuta nell'articolo 23, donde il nuovo nome di OT23 del modello di domanda). Rispetto al passato per ottenere il beneficio non si richiede più la mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro quanto piuttosto la attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto a quelli "ordinari".

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