Previdenza

Nuovi limiti di impignorabilità dei crediti pensionistici applicabili sui procedimenti pendenti al 22 settembre 2022

L’importo è pari a due volte quello dell’assegno sociale

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di Silvano Imbriaci

Con la circolare 38/2023 l'Inps illustra in dettaglio le novità in materia di pignoramento di somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza (articolo 545, settimo comma, del Codice procedura civile).

Le somme dovute a titolo pensionistico rientrano tra i crediti relativamente impignorabili (assieme ai crediti alimentari e alle somme dovute a titolo retributivo). Tuttavia, a differenza del regime che accompagna i crediti retributivi, per i crediti pensionistici è stato previsto (articolo 13, comma 1, lettera l, del Dl 83/2015) un divieto di impignorabilità per un ammontare specifico di legge e la pignorabilità della quota di trattamento eccedente secondo i limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 545 del Codice procedura civile. Questo meccanismo di salvaguardia di una quota del trattamento pensionistico tenta di mediare tra il divieto di assoluta impignorabilità (secondo le indicazioni della sentenza 506/2002 della Corte costituzionale) e l'esigenza di salvaguardare la parte di pensione necessaria ad assicurare i mezzi adeguati alle esigenze minime di vita del soggetto pensionato (minimo vitale), individuato per legge.

È su questa quota "disponibile" che agisce la novità normativa. Per un verso, infatti, viene elevato il limite di impignorabilità dalla «misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà», all'attuale «ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale». Per altro verso viene introdotto un limite minimo inderogabile e non aggredibile di 1.000 euro nel caso in cui tale calcolo porti a una cifra inferiore.

L'importo dell'assegno sociale per il 2022 ammontava a 469,03 euro nella misura piena, per tredici mensilità, mentre per il 2023 l'importo è salito a euro 503,27 euro. La trattenuta su somme che intaccano questo minimo vitale è parzialmente o totalmente inefficace e l'inefficacia è rilevabile d'ufficio in sede giudiziaria. Così come era accaduto nel 2015, si pongono problemi di decorrenza del nuovo limite. Nel 2015, infatti, le nuove disposizioni si applicavano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del Dl 83/2015. La Corte costituzionale (sentenza 12/2019) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 6, del Dl 83/2015 nella parte in cui non prevedeva che la norma si applicasse anche alle procedure esecutive aventi a oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Nella nuova disciplina dell'articolo 545, settimo comma, del Codice di procedura civile , complessivamente di maggior tutela verso il debitore, occorre tener conto di questa indicazione, per cui il nuovo limite si deve applicare a decorrere dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi pendenti, ossia quei procedimenti esecutivi notificati in base all'articolo 543 del Codice di procedura civile per i quali non sia stata ancora notificata all'Inps, in qualità di terzo esecutato, l'ordinanza di assegnazione quale atto conclusivo dell'esecuzione forzata. Non rileva, dunque, l'atto iniziale del pignoramento, quanto il momento in cui sia portata a conoscenza del terzo l'ordinanza di assegnazione quale atto che cristallizza in modo definitivo gli obblighi del terzo, negli importi ivi contenuti.

In ogni caso, la data di notifica dell'ordinanza di assegnazione antecedentemente al 22 settembre 2022, vale come atto conclusivo del pignoramento presso terzi anche nell'ipotesi in cui l'effettiva trattenuta di legge sia possibile solo "in coda" ad altre procedure esecutive o comunque sia in attesa di effettiva esecuzione. Occorre dunque precisare che la pendenza della procedura esecutiva è data dal momento individuato dall'articolo 491 del Codice di procedura civile, secondo le regole generali: l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento. Nel caso di pignoramento presso terzi, occorre la notifica dell'atto di pignoramento secondo le indicazioni dell'articolo 543 del Codice di procedura civile , mentre l'oggetto dell'esecuzione forzata si specifica in un momento successivo rispetto all'avvio dell'azione esecutiva, trattandosi di tipica fattispecie a formazione progressiva.

Vero è che con la notifica del pignoramento si produce immediatamente un vincolo di indisponibilità delle somme dovute al debitore esecutato dal terzo pignorato. Tuttavia, è proprio la natura di fattispecie a formazione progressiva a rendere possibile l'intervento sugli importi effettivamente da trattenere fino alla loro definitiva determinazione con l'ordinanza di assegnazione, la cui notifica al terzo costituisce provvedimento che obbliga, non solo in astratto ma anche in concreto, il terzo a eseguire le disposizioni ivi contenute.

Per quanto riguarda i profili applicativi, dunque, l'Inps raccomanda ai propri uffici di verificare gli importi accantonati dopo la notifica del pignoramento e di procedere autonomamente al ricalcolo qualora le trattenute non risultino operate in conformità al nuovo importo soglia a far data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022 (con possibilità di rimborsi al pensionato di quote trattenute in eccedenza). Per le mensilità precedenti gli importi saranno accantonati in attesa delle statuizioni contenute nell'ordinanza di assegnazione.

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