Agevolazioni

Bonus carburante da 200 euro, tassabile solo l’eccedenza

Il decreto legge 5/23 ha una formulazione diversa rispetto al Dl 21/22

di Stefano Sirocchi

Il Governo riconferma il bonus carburante anche per il 2023 dando la possibilità ai datori di lavoro privati di erogare buoni benzina ai dipendenti in esenzione d’imposta fino all’importo di 200 euro. L’agevolazione è in vigore dal 15 gennaio e si cumula con le cessioni o prestazioni di beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir, ugualmente non imponibili in capo al lavoratore se il loro valore complessivo non è superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (valore elevato a 3mila euro per il solo 2022).

Rispetto alla bozza approvata dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2023, il testo definitivo del bonus contenuto nel decreto Trasparenza (Dl 5/2023), è stato riscritto ed esteso a tutto l’anno in luogo del primo trimestre 2023 (se veda il Sole 24 Ore del 12 gennaio). Tuttavia, mentre nell’articolo 2 del Dl 21/2022, ovvero nella vecchia formulazione utilizzata lo scorso anno per il medesimo bonus, era presente uno stretto nesso con la soglia generale di non imponibilità dei fringe benefit («l’importo del valore di buoni benzina… non concorre alla formazione del reddito “ai sensi” dell’articolo 51, comma 3» del Tuir) il nuovo testo se ne discosta completamente. Sul piano letterale, dunque, trattandosi di una previsione diversa dal comma 3 dell’articolo 51, non dovrebbe soggiacere neppure all’ultimo periodo di tale comma, secondo cui «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito», ovvero se si supera la soglia, nel caso del bonus carburante di 200 euro, il beneficio è completamente annullato. Quindi, nel caso in cui il valore dei benefit percepiti sia già superiore ai 258,23 euro, l’erogazione di 250 euro in buoni carburante non azzererebbe il bonus, restando imponibile soltanto l’eccedenza pari a 50 euro. Visto, tuttavia, che le intenzioni del legislatore erano quelle di estendere l’agevolazione al 2023, i dubbi permangono.

In ogni caso, dovrebbero essere utilizzabili i chiarimenti forniti nella circolare 27/E/2022, per quanto compatibili. Dunque, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti può essere costituito da uno o più buoni, fino a complessivi 200 euro, anche se relativi alle ricariche dei veicoli elettrici.

L’ambito di applicazione riguarda i soli datori di lavoro privati, mentre sono escluse le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, ma non gli enti pubblici economici, a patto che non ricadano in tale comma 2.

Beneficiari sono solo i titolari di lavoro dipendente e dunque sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Infine, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa in base all’articolo 95 del Tuir.

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