Nuovo interesse di mora sui debiti previdenziali
Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019, i cui effetti decorreranno dal 1° luglio 2019, è stata ridotta la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, dal 3,10 al 2,68% in ragione d'anno.
Questa modifica, ricorda l'Inps con la circolare 3 giugno 2019 numero 81, trova applicazione non solo per il tardivo pagamento delle somme iscritte a ruolo dei debiti fiscali, ma anche in ambito previdenziale.
In particolare, la stessa si riflette con riguardo al pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 388/2000, che recita: «dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all' art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall' art. 14 del D.Lgs. n. 46/1999».
Conseguentemente, le sanzioni sopra richiamate, dal 1° luglio 2019 risultano così strutturate: