Rapporti di lavoro

Obblighi di trasparenza assolti sul sito del ministero del Lavoro

La soluzione sarebbe particolarmente utile per le micro imprese poco strutturate

di M.Pri.

Il decreto legge Lavoro (48/2023) è intervenuto, tra le altre cose, sulle informazioni e gli obblighi di pubblicazione in capo all’azienda, relativi al rapporto di lavoro. Queste disposizioni sono diventate operative l’anno scorso con il Dlgs 104/2022 (decreto Trasparenza), che ha recepito la direttiva Ue 2019/1152 irrigidendo alcune disposizioni in essa contenute.

Il Dl 48/2023 modifica il decreto Trasparenza consentendo, come consentito dalla normativa europea, di fornire parte delle informazioni rinviando a contratti collettivi o a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie, evitando in questo modo di dover stilare contratti di lavoro lunghi e articolati. Questa novità è valutata positivamente nella circolare 4/2023 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dedicata al Dl 48/2023, anche se al contempo si segnalano alcuni possibili punti di ulteriore miglioramento.

Secondo la circolare, devono continuare a essere comunicati direttamente al lavoratore: identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento e mansioni, durata del rapporto, tipologia contrattuale.

Invece per le seguenti informazioni si può rinviare alla norma o al contratto collettivo/aziendale:
1) durata del periodo di prova, laddove previsto;
2) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
3) durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
4) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
5) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
6) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
7) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
- a) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
- b) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
- c) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
8) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Secondo la Fondazione studi, però, le informazioni relative al punto 7 non possono essere fornite tramite rinvio, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della direttiva Ue 2019/1152 che non prevede tale possibilità.

In base alle ultime modifiche, inoltre, i fini della semplificazione degli adempimenti… e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

Tuttavia, le micro imprese, osserva la Fondazione studi, possono essere in difficoltà a rispettare questa disposizione perché non hanno una gestione del personale strutturata e magari nemmeno un sito internet. Per ovviare a quest'ultimo aspetto, nella circolare si propone di sfruttare al meglio quanto disposto in merito dall'articolo 1 del Dlgs 152/1997 e cioè che le informazioni che i datori di lavoro devono comunicare siano disponibili sul sito internet del ministero del Lavoro. Quest'ultimo, quindi, potrebbe essere utilizzato dai datori di lavoro per assolvere all'obbligo di pubblicazione, cioè i datori dovrebbero mettere a disposizione dell'amministrazione eventuali contratti collettivi o regolamenti aziendali da caricare sul sito ministeriale.

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