Obbligo congiunto per tutti i datori coinvolti in cantiere
Negli appalti tutti i datori di lavoro sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
La disciplina della sicurezza negli appalti si presenta molto complessa ma anche alquanto frastagliata e composta da disposizioni che non sempre è facile applicare; indubbiamente, il Dlgs 81/2008, è stato un autentico punto di svolta in quanto ha conferito alla materia una maggiore organicità, tuttavia ancora oggi si rilevano alcuni profili critici.
Tra questi spicca, ad esempio, il rapporto tra la disciplina generale sulla sicurezza negli appalti, contenuta nell'articolo 26, e quella dettata specificamente per i cantieri temporanei e mobili nel titolo IV dello stesso decreto.
In merito la Corte di cassazione in passato ha già espresso alcuni orientamenti, a quali si aggiungono ora quelli contenuti nella recente sentenza 12 ottobre 2022, n.38357, che focalizza gli obblighi di cooperazione e di coordinamento.
La vicenda
Il caso affrontato riguarda un cantiere nel milanese dove, a seguito di un controllo effettuato nel 2019, gli ispettori avevano contestato all'amministratore - datore di lavoro di una ditta subappaltatrice il reato di cui agli articoli 146 e 159 del Dlgs 81/2008, in quanto non risultavano applicate diverse misure di sicurezza (ad esempio, non circondava da normale parapetto e da tavola fermapiede le aperture lasciate nei solai e nelle piattaforme di lavoro).
Il rischio concreto, quindi, è che durante i lavori in quota potesse determinarsi una caduta dall'alto dei lavoratori; il Tribunale di Milano nel 2021 aveva riconosciuto la responsabilità dell'amministratore, condannandolo alla pena dell'ammenda di mille euro.
Questi, aveva così proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato la violazione di legge facendo rilevare che il Dlgs 81/2008 disciplina in maniera dettagliata i diversi ruoli e le numerose fattispecie e che non è possibile attribuire una responsabilità congiunta a tutti i datori di lavoro coinvolti a diverso titolo nel cantiere, al di là dei diversi ruoli nella realizzazione dell'opera.
Infatti, nel ricorso ha fatto anche osservare che la propria impresa era stata incaricata solo di montare un impianto di riscaldamento, che non comportava opere murarie, e, quindi, non poteva essere considerata tenuta al rispetto della normativa generale sulla prevenzione degli infortuni del lavoro per quanto riguarda il cantiere: delle carenze doveva essere ritenuta responsabile l'impresa che gestiva l'appalto generale delle opere, ciò anche in forza della previsione contenuta nell'articolo 95 del Dlgs 81/2008.
Contatto rischioso e obblighi di cooperazione e di coordinamento
La Cassazione ha ritenuto, tuttavia, infondato il ricorso precisando che sono da ritenersi applicabili i principi generali del già citato articolo 26 del Dlgs 81/2008; in particolare, viene fatto osservare che il comma 2 stabilisce che i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'opera complessiva. E, ai fini dell'operatività di questi obblighi di coordinamento e cooperazione, il concetto di interferenza è dato dal «... contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori…»; non assume rilievo, invece, la mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.
Nel caso di specie il datore di lavoro era presente in cantiere con il suo personale per montare l'impianto, peraltro nemmeno in piena autonomia; pertanto, in forza dell'articolo 26 del Dlgs 81/2008, avrebbe dovuto cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa dei propri lavoratori cosa che, invece, non era avvenuta.
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di Potito di Nunzio e Laura Antonia di Nunzio