Contenzioso

Offese in chat riservata, niente recesso

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di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Non costituisce condotta diffamatoria l'utilizzo di una chat riservata ai componenti di una organizzazione sindacale su Facebook per scambiare valutazioni e giudizi di contenuto anche pesantemente negativo relativi alla società a cui i lavoratori appartengono e al suo amministratore. La Cassazione ha affermato (sentenza n. 21965, depositata ieri) che, nell'ambito del gruppo on line costituito sul social network dagli aderenti ad una sigla sindacale, l'utilizzo di affermazioni quali «faccia di m…» e «cogli…» riferiti all'amministratore della società e il riferimento esplicito a metodi «schiavisti» adottati in azienda non costituisce condotta illecita ascrivibile al lavoratore resosi autore di tali affermazioni.
Il dato dirimente, sul quale la Corte ha appuntato i propri rilievi, risiede nella circostanza che la chat su Facebook era composta unicamente da iscritti a una specifica sigla sindacale e, quindi, doveva considerarsi alla stregua di un luogo digitale di dibattito e scambio di opinioni chiuso all'esterno e utilizzabile solo dai membri ammessi.
La Cassazione valorizza questo dato e afferma che le conversazioni intervenute in un ambito sindacale circoscritto ad un gruppo limitato di persone, quali quelle veicolate nella chat su Facebook e censurate sul piano disciplinare dalla società, costituiscono esercizio del diritto costituzionalmente protetto alla libertà e segretezza di corrispondenza. Il diritto alla segretezza della corrispondenza, precisa la Cassazione, ricomprende ogni forma di comunicazione, incluso lo scambio di opinioni e discussioni tramite i mezzi informatici resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia. L'esigenza di tutelare la segretezza delle comunicazioni scambiate tra i lavoratori sindacalmente attivi, tra cui il dipendente licenziato in tronco, sulla chat attivata all'interno del social network ha valore decisivo ed esclude che la condotta ascritta sul piano disciplinare possa avere una connotazione di illiceità.
La Cassazione osserva che, alla luce degli standard presenti nel contesto sociale odierno, nel cui ambito vanno collocate e contemperate le esigenze di tutela della libertà di espressione della persona rispetto al compimento di condotte offensive o diffamatorie, l'utilizzo di frasi pesanti costituisce mera “coloritura” entrata nel linguaggio comune. Una diversa valorizzazione di espressioni di tale tenore confligge, ad avviso della Cassazione, con la libertà di critica, inclusa quella di natura sindacale.
Sulla scorta di queste riflessioni, la Corte conclude che tutto ciò che viene scritto e dichiarato in un gruppo chiuso attivato su social network (nella specie, Facebook) da lavoratori sindacalmente esposti costituisce, prima ancora che legittima espressione del diritto di critica sindacale, forma di comunicazione privata in cui i lavoratori possono dare libero sfogo, anche attraverso l'utilizzo di espressioni “colorite”, alla propria insoddisfazione rispetto alla gestione aziendale. Di qui, il giudizio netto di illegittimità del licenziamento disciplinare, con attivazione della reintegrazione in servizio e risarcimento del danno parametrato alla misura massima di 12 mensilità.

Sentenza n. 21965/18 della Corte di cassazione

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