Omessa consegna precedente scelta destinazione tfr
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.252/2005, e dal D.M.30/01/2007, entro 6 mesi dalla data di assunzione, il lavoratore è tenuto a compilare il modulo “Tfr2”, in cui dichiara la scelta di destinazione del proprio Tfr, optando tra l'accantonamento in azienda o l'eventuale versamento presso un fondo pensione, sia che si tratti di una scelta già fatta in precedenti rapporti di lavoro, e che deve quindi essere comunicata anche al nuovo datore di lavoro, sia che si tratti di una scelta che si intende fare per la prima volta. Il datore di lavoro, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, comunica al lavoratore la forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR alla scadenza del semestre in assenza di sua scelta, in quanto, qualora entro 6 mesi il lavoratore non adempia, il datore di lavoro deve procedere a versare il Tfr al fondo pensione contrattuale, se presente, o, in mancanza, al fondo “cometa” che da ottobre 2020 ha sostituito il soppresso “fondinps”. Se, prima della scadenza del semestre, (o anche in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi), il rapporto di lavoro cessa senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà, il TFR maturato viene liquidato al lavoratore (art.6 Delibera Covip del 21/03/2007).