Risarcibile il danno da omessa contribuzione anche se c’è stata transazione
Per la Cassazione il diritto è indisponibile perché quando il lavoratore ha firmato l’accordo non aveva maturato i requisiti per la pensione
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 36321/2022 la richiesta di risarcimento danno per omessa contribuzione segue a un accordo transattivo tra datore di lavoro e dipendente in corso di rapporto, contenente una clausola di rinuncia alla proposizione di azioni risarcitorie secondo l’articolo 2116 del Codice civile nei confronti del datore di lavoro.
L'omissione della contribuzione, in generale, produce un duplice effetto patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, a seconda del momento da valutare. Al raggiungimento dell'età pensionabile, si verifica la perdita della prestazione previdenziale pensionistica, a cui si aggiunge la necessità di costituire la provvista necessaria a ottenere il beneficio sostitutivo della perdita del trattamento pensionistico, eventualmente attivando il rimedio della costituzione di rendita vitalizia (articolo 13 della legge 1338/1962). Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, e del compimento della prescrizione dei relativi contributi, avverso il danno generico da irregolarità contributiva può esperirsi una azione di condanna altrettanto generica al risarcimento del danno in bae all’articolo 2116 del Codice civile, ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Sotto questo profilo, la giurisprudenza aveva assegnato all'azione il termine decennale di prescrizione, trattandosi di responsabilità contrattuale, con relativo dies a quo individuato in via generale nel momento in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile, perde il relativo diritto a causa dell'omissione contributiva (Cassazione 13997/2007). Dunque: azione per il risarcimento del danno esperibile prima del verificarsi dell'evento che condiziona l'erogazione delle prestazioni (condanna generica); azione risarcitoria o azione volta alla costituzione di rendita vitalizia al momento del raggiungimento dell'età pensionabile (Cassazione 2630/2014).
La Cassazione ha anche precisato che la stessa azione volta alla costituzione di rendita vitalizia è soggetta al termine di prescrizione ordinario, decorrente dalla data in cui si è prescritto il credito contributivo Inps, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia a conoscenza dell'omissione contributiva (Cassazione, sezioni unite, 21302/2017). È dunque onere del lavoratore informarsi sullo stato della propria situazione contributiva, attraverso l'accesso sempre consentito all’estratto contributivo in Inps.
Una volta estinto il diritto di credito Inps al versamento dei contributi per intervenuta prescrizione, vi è pertanto un danno immediato che si produce nella posizione del lavoratore, consistente nella inevitabile necessità di provvedere ad una provvista alternativa, indipendentemente dall'effettivo danno diverso e successivo, rappresentato dalla decurtazione totale o parziale della prestazione pensionistica.
Con riferimento alla questione della transazione, la sentenza 36321/2022 precisa che la norma che pone la nullità dei patti diretti a eludere gli obblighi previdenziali (articolo 2115 del Codice civile, terzo comma) non è applicabile qualora le parti abbiano inteso transigere non già su eventuali obblighi del datore di lavoro di pagamento della contribuzione obbligatoria, quanto sul danno subito dal lavoratore per l'irregolare versamento della contribuzione stessa e lo stesso per quanto riguarda il diritto azionabile in chiave di domanda di condanna generica.
Occorre tuttavia verificare esattamente quale sia il diritto portato in transazione. L'azione in base all’articolo 2116 del Codice civile per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita del trattamento pensionistico presuppone il conseguimento dei requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale (al netto, naturalmente, della prescrizione del diritto di credito Inps, che deve sempre sussistere). Dunque, prima del perfezionamento dell'età pensionabile, non è giuridicamente possibile pensare a una disponibilità della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cassazione 15947/2021).
Ragionando in questi termini, secondo la Corte di cassazione del 2022, il danno immediato diverso dalla perdita futura e incerta del trattamento pensionistico (ossia il danno che consiste, invece, nella necessità di costituire la provvista) è del tutto disponibile, tanto è vero che inizia a decorrere la relativa prescrizione e quindi è possibile oggetto di rinunce e transazioni con il datore di lavoro. Risulta invece non disponibile, e non possibile oggetto di transazioni, il diritto all'azione secondo l’articolo 2116 del Codice civile in assenza del prodursi dei requisiti dal danno pensionabile, in quanto diritto non ancora disponibile prima di quel momento. Ebbene, nel caso di specifico, a fronte di una rinuncia generica, onnicomprensiva e non specificata, deve ritenersi, secondo la Cassazione, prevalente l'aspetto della indisponibilità, non avendo ancora il lavoratore raggiunto l'età pensionabile al momento dell'accordo.