Contenzioso

Omesse ritenute, annullata condanna se il datore si è attivato per proseguire l’attività

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di Salvatore Servidio


Va annullata la condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali se l'imprenditore si è attivato in tutti i modi possibili, anche accendendo mutui e ipoteche sui propri beni personali, per assicurare la prosecuzione dell'attività d'impresa. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza 20725/2018.

Premessa
Si premette in linea generale che il debito dell’imprenditore verso il fisco è collegato all'obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti: ogni qualvolta il sostituto d'imposta, di cui all'articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, numero 500, effettua tali erogazioni, sorge a suo carico il dovere di accantonare le somme dovute all'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

I fatti di causa
La sentenza 10 maggio 2018 numero 20725, della terza sezione penale della Corte di cassazione, prende le mosse dalla condanna per il reato indicato dall'articolo 2, comma 1-bis, del Dl 12 settembre 1983, numero 463, impressa al legale rappresentante di una Sas, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, per un ammontare superiore alla soglia di punibilità.
Confermata dalla Corte d'appello la pronuncia di colpevolezza del tribunale, l'imputato è ricorso in Cassazione deducendo il vizio motivazionale in ordine alle cause che lo avrebbero costretto all'omissione contributiva riscontrata.
In particolare si sostiene che la società rappresentata non sarebbe stata investita da una mera carenza di liquidità, ma da una gravissima crisi economica e finanziaria, dovuta sia a una drastica riduzione del fatturato sia agli importanti oneri finanziari che la stessa avrebbe dovuto fronteggiare (relativi ad investimenti effettuati prima della crisi del 2007-2008, per l'acquisto di macchinari e relativi finanziamenti). Crisi che, peraltro, il ricorrente avrebbe documentato, producendo in giudizio bilanci, conti economici e stati patrimoniali, mutui e ipoteche accesi dai due soci sui propri beni personali, pur di garantire l'andamento della società, senza però avere avuto alcun riscontro dal giudice d’appello.
Perciò l'assenza di dolo nel reato contestato sarebbe ulteriormente confermata dall'avvenuto versamento delle retribuzioni ai dipendenti, come da tempestiva presentazione dei modelli Dm10 all'epoca obbligatori.

La decisione
Ritornando a decidere in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la sentenza 20725 la terza sezione penale della Cassazione afferma il principio che non può essere condannato per omesso versamento di contributi e ritenute l'imprenditore che chiede un mutuo nel tentativo di affrontare una grave crisi finanziaria.
Nell'accogliere il ricorso dell'imputato, il giudice di legittimità ha reputato la motivazione contenuta nella sentenza di condanna impugnata priva di insufficienza.
In particolare, accertata l'omissione delle ritenute, la Corte d'appello si è limitata a sottolineare, in termini del tutto generici, che dalla documentazione prodotta dall'imputato emergesse con evidenza, al massimo, una crisi di liquidità che si era risolta con la consapevole commissione del reato.
Partendo da questa conclusione, la sezione penale ha desunto che il giudice di merito aveva omesso del tutto di valutare le numerose allegazioni prodotte dalla difesa del contribuente finalizzate a evidenziare circostanze che avrebbero potuto incidere sul profilo psicologico della condotta (compresi, tra questi, i mutui che il ricorrente aveva acceso, con garanzia su propri immobili, per reperire liquidità).
Si ricorda, infatti, che per l'integrazione della fattispecie quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato contestatorisulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato (Cassazione, sezione unite, 28 marzo 21013, numero 37425), il quale può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze riscontrate (Cassazione, 8 gennaio 2014, numero 3663).

Di conseguenza, rilevato che il dolo generico è ravvisabile nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti e che è ininfluente a tal fine la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (Cassaziome, 19 gennaio 2011, numero 13100; 19 dicembre 2013, numero 3705), traendo le proprie conclusioni, la Suprema corte ribadisce l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di omesse ritenute, è possibile che l'imputato invochi l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (Cassazione, 8 aprile 2014, numero 20266).

Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Cassazione, 5 dicembre 2013, numero 5467; 8 aprile 2014, numero 20266; 24 giugno 2014, numero 8352). «Approdi ermeneutici», questi, dei quali – conclude la Suprema corte – il giudice del riesame non aveva fatto buon governo, redigendo una motivazione, sul punto, del tutto insufficiente.

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