Contenzioso

Omesse ritenute, si resta responsabili anche se si lascia l’azienda

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di Matteo Prioschi

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali resta imputabile a chi non ha adempiuto, anche se nel frattempo ha lasciato l'azienda. Con la sentenza 1511/2019 la Corte di cassazione ha respinto le richieste del legale rappresentante di un'impresa che è stato condannato per non aver versato le ritenute previdenziali.

Secondo quest'ultimo, i giudici di primo e secondo grado non hanno tenuto conto del fatto che, al momento della notifica della diffida a regolarizzare, lui non era più presidente del consiglio di amministrazione della società e quindi non era nelle condizioni di regolarizzare la posizione.

La suprema corte ha respinto questa argomentazione ricordando innanzitutto che l'omesso versamento è un«reato omissivo istantaneo» che si consuma quando scade il termine concesso al datore di lavoro per pagare, ossia il giorno sedici del mese successivo rispetto a quello a cui si riferiscono i contributi.

Inoltre l'obbligo di versare ricade sul datore di lavoro e, anche se delega ad altri questo compito, è chiamato a vigilare sull'adempimento. Nel caso in cui il responsabile lasci l'azienda, ricade comunque su di lui l'obbligo di adempiere alla diffida perché questa soluzione«costituisce una causa personale di esclusione della punibilità» e nel caso di avvicendamento nella carica sociale il datore di lavoro precedente è tenuto a sollecitare quello nuovo affinché paghi, oppure lo può fare lui direttamente in nome e per conto dell'azienda secondo lo schema del pagamento del terzo previsto dall'articolo 1180 del codice civile.

Respinta anche la tesi difensiva secondo cui si sarebbe dovuto escludere il dolo perché era stato concordato un piano di rientro del debito nei confronti dell'Inps. I giudici ricordano che la«consapevolezza dell'omissione del versamento dei contributi Inps, deve sussistere al momento della scadenza dell'obbligazione e dunque» è«rispetto a questo momento che deve essere apprezzato il dolo del reato» e«a nulla rileva il successivo piano di rientro del debito».

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