Omesso versamento di cinque mesi di contributi senza tenuità del fatto
Il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per cinque mesi non consente di invocare la non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
Nel 2010 un datore di lavoro non ha versato le ritenute previdenziali per oltre 12mila euro riferite a cinque mensilità e, ricorrendo in Cassazione, ha invocato la non punibilità per la tenuità del fatto compiuto, che peraltro era dovuto alla crisi economica e non a una condotta abituale.
La Suprema corte ha confermato l’orientamento della Corte d’appello rilevando innanzitutto l’entità non esigua dei contributi non evasi «con conseguente maggiore riprovevolezza della condotta» caratterizzata dalla consapevolezza di quanto si stava compiendo ripetendo il comportamento nel corso del tempo e da parte di un soggetto con precedenti penali. Inoltre è stato ricordato che, anche se, come nel caso specifico, per l’omissione relativa ad alcune mensilità dello stesso anno interviene la prescrizione, il reato sussiste se nel corso dell’anno solare comunque si supera la soglia dei 10mila euro.
Secondo i giudici, che aderiscono a un orientamento consolidato, non c’è particolare tenuità del fatto «in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti...segno di una devianza “non occasionale”».