Interesse dell’1,9% sulla rateizzazione della ricongiunzione all’Inps per i professionisti
Il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei contributi dei liberi professionisti può essere effettuato a rate con la maggiorazione di un interesse annuo composto che, per il 2022, risulta pari all'1,9 per cento. Infatti l'Inps, con la circolare 30/2022 del 24 febbraio, ha comunicato che il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat per il 2021 è risultato pari a +1,9%, variazione a cui è collegato il costo della rateizzazione.
Come ogni anno, vengono pubblicati dall'istituto previdenziale anche i valori e le tabelle per determinare il debito residuo. Con la ricongiunzione, la gestione previdenziale o la Cassa a cui è iscritto il professionista trasferisce, su domanda del lavoratore, i contributi accreditati nella stessa, all'Inps (articolo 2 della legge 45/1990), versando un onere oggetto di rateazione. Il trasferimento dei contributi versati nella gestione previdenziale accentrante viene maggiorato con un tasso di rivalutazione composto del 4,5% annuo.
L'onere della ricongiunzione all'Inps dei contributi accreditati presso una Cassa di previdenza per professionisti è soggetto a un costo diverso a seconda che i contributi stessi si riferiscano a periodi valutabili col sistema retributivo oppure col metodo di calcolo contributivo. Onere che nel primo caso è basato sull'applicazione della cosiddetta riserva matematica e nel secondo caso con il calcolo a percentuale.
In ogni caso, il pagamento dell'onere di ricongiunzione a carico del richiedente può essere rateizzato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate.
L'Inps, pertanto, con la circolare 30/2022, quantifica l'ammontare della rata costante posticipata per ammortizzare un capitale unitario da 2 a 120 mensilità, individuando poi l'ammontare del debito residuo nel caso di sospensione del versamento della rate mensili prima della estinzione del debito.
L'importo della rata si determina moltiplicando la misura del debito da rateizzare per il coefficiente mensile indicato nella tabella allegata alla circolare, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse per ammortizzare il debito.