Previdenza

Ordini e collegi professionali esenti dalla contribuzione minore

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di Fabio Venanzi

Il personale degli Ordini e collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). Con la circolare 40/2022 di ieri, l'Inps fa il punto della situazione sull'assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dai citati organismi nei confronti del proprio personale dipendente.

L'istituto ricorda come tali organismi sono enti pubblici autarchici e, come tali, idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto caratterizzati dalla capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente attraverso il contributo degli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica. Il relativo personale soggiace alla disciplina del Dlgs 165/2001, appartenendo agli enti pubblici non economici.

Il Rdl 1827/1935 disciplina la tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti, mediante iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria. Tuttavia, alcune norme ne hanno previsto l'esclusione, come accade per la maggior parte dei dipendenti pubblici. Da ultimo, la legge 274/1991 ha previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti del parastato, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alla gestione dipendenti pubblici. Tale facoltà doveva essere esercitata entro il 26 febbraio 1992. Pertanto, soltanto il personale degli Ordini e dei collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l'esercizio dell'opzione, approvata con decreto interministeriale, versano i contributi all'ex Inpdap; per gli altri, la competenza rimane in capo al Fpld.

Per quanto riguarda le contribuzioni minori come malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare, gli Ordini e i collegi non sono tenuti al versamento delle stesse, in quanto l'onere della prestazione erogata al dipendente rimane un costo a carico del bilancio degli enti. Non è dovuto neppure il contributo al Fondo di garanzia e di tesoreria relativo al trattamento di fine rapporto né il contributo dovuto al Fondo di integrazione salariale. La contribuzione Naspi, pari all'1,61% è dovuta esclusivamente per il personale assunto a tempo determinato, stante la stabilità di impiego prevista per il restante personale assunto a tempo indeterminato.

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