Pa tenuta a pagare il danno biologico al dipendente demansionato
L'amministrazione non può escludere dai propri compiti di responsabilità il lavoratore che torni al suo posto dopo aver ricoperto una posizione organizzativa. E, se da questa circostanza deriva una sofferenza psicologica il datore di lavoro pubblico è tenuto a pagare il danno biologico. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 10138/2018 depositata ieri ha respinto il ricorso proposto dall'Inps.
Il danno
L'Istituto sosteneva che dalla consulenza tecnica era emerso che il lavoratore aveva tendenza naturale - a prescindere dal lavoro - a cadere in una malattia psichica. Quindi il demansionamento non è stato l'origine del malessere, secondo l'Inps, che insisteva per affermare che il nesso di causalità tra comportamento datoriale e il danno patito dal lavoratore non era stato dimostrato. Ma la tendenza naturale - spiega la Cassazione - non significa che la malattia si sarebbe sviluppata in assenza dell'illegittima posizione in cui si era venuto a trovare il lavoratore sul luogo di lavoro. E che ben poteva il giudice di merito, una volta accertato il comportamento dequalificante dell'Inps intravederci il nesso causale e concludere per la piena responsabilità datoriale secondo il principio dell'equivalenza delle concause.
La squalifica
La Cassazione dà totalmente torto all'Inps che sosteneva che, una volta revocato l'incarico di posizione organizzativa, il dipendente non avrebbe subito alcun demansionamento poiché nel suo ambito di lavoro era prassi che i dipendenti nello svolgere una pratica facessero tutti i compiti a essa attinenti, anche se inferiori al proprio inquadramento formale. Circostanza di fatto che, però, non esclude affatto la responsabilità per il singolo demansionamento e per la conseguente sofferenza psicologica del diretto interessato.
Chiarisce, infine la Cassazione che il dipendente in questione, formalmente inserito nell'area C con posizione C4, era investito dalla legge e dalle norme contrattuali di compiti di responsabilità e di autonomia a prendere decisioni in situazioni di emergenza. Quindi la variazione peggiorativa, secondo i giudici, era innegabile poiché il dipendente si era trovato di fatto spogliato del proprio ruolo di responsabile per essere stato posto alle dipendenze di altri dovendo rispondere ad altro responsabile, per di più appartenente a un'area di livello inferiore.
La sentenza n. 10138/18 della Corte di cassazione