Padre lavoratore unico genitore
L’art. 55, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001 riconosce, per il periodo durante il quale opera il divieto di licenziamento, alla lavoratrice (o padre lavoratore) il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Il successivo comma 2, condiziona però il diritto del padre lavoratore, il quale deve aver fruito del congedo di paternità. Di conseguenza si ritiene che per il caso proposto nel quesito, il padre non abbia diritto alle indennità (periodo di preavviso e Naspi) perché non ha fruito del congedo di paternità. Avendo il Legislatore espressamente inserito il comma 2, si ritiene difficile applicare una lettura diversa. In ogni caso si segnala che il Ministero del lavoro ha chiarito (senza però considerare il citato comma 2) nella risposta a interpello n. 6/2013 che: “Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”. Alla luce delle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità - compresa quella di disoccupazione involontaria - disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.”