Pagamento retribuzione su conto corrente estero
Come noto, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale esclusivamente con uno dei seguenti mezzi (Legge di Bilancio 2018; INL, circolare 2/2018): a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore. Allo scopo, si ritiene che nulla osti all'accredito dello stipendio sul conto corrente estero, purché risulti espressamente da atto sottoscritto dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
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