Parità retributiva per il lavoro «agile». Resta il rebus infortuni
Parità di trattamento economico e normativo; rispetto dei tempi di riposo; diritto alla disconnessione; piena tutela assicurativa contro infortuni e malattie professionali (dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali - compresi quindi gli eventuali infortuni occorsi “in itinere”).
Dopo una “gestazione” di quasi 16 mesi il Parlamento, approvando ieri definitivamente il Ddl «Del Conte», ha varato la prima normativa nazionale sullo “smart-working”, inteso come «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (non viene introdotta perciò un’ennesima tipologia negoziale).
Secondo le nuove regole, la prestazione è resa in modalità “agile” (per differenziarla dal telelavoro) quando avviene in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici).
Oggi sono già diverse le imprese che hanno disciplinato forme di “lavoro agile” per i propri addetti: secondo l’ultima ricerca dell’Osservatorio «Smart Working» della School of Management del Politecnico di Milano i lavoratori “smart” sono circa 250mila; e lo strumento interessa il 30% di grandi aziende da Vodafone, Enel, Unicredit, Barilla, Bmw, solo per citarne alcune. «Il passaggio al lavoro agile, attualmente, avviene essenzialmente attraverso la contrattazione - spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma -. Per esempio, un contratto individuale, come nelle aziende farmaceutiche; un contratto aziendale, il caso più frequente. Ma astrattamente si potrebbe utilizzare pure un Ccnl».
Con l’entrata in vigore del Ddl le “vecchie” intese restano valide (principio del tempus regit actum - ma, ove necessario, bisognerà trovare un raccordo con le nuove norme); d’ora in avanti, però, viene imposto l’obbligo di «accordo scritto» che può arrivare sia a contratto di lavoro in corso che in fase di sua costituzione: nell’intesa andranno individuati anche i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. Ci si può comunque sempre ripensare: il passaggio “al lavoro agile” infatti, secondo le nuove regole, è risolvibile unilateralmente da entrambe le parti, con preavviso. In tal caso, la prestazione di lavoro ritorna alle modalità di tempo e di luogo ordinarie.
Il lavoratore “smart”, è scritto espressamente nel provvedimento, ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Dlgs 81 del 2015 («sono pertanto esclusi i contratti pirata perchè si punta su uno smart working di qualità», ha aggiunto Maresca), nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda (riduzioni stipendiali sono quindi ammesse, ma solo in caso di accordi che comportino riduzioni di orario di impiego, come per esempio, un eventuale passaggio da full time a part-time). Dal canto suo, il datore di lavoro deve consegnare all’interessato, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto (viene richiamato poi l’integrale rispetto del diritto del lavoratore alla tutela contro infortuni e malattie professionali). Ma è proprio il richiamo tout-court alle regole su salute e sicurezza a preoccupare le aziende, con il rischio di andare incontro a una nuova responsabilità oggettiva: «Qui un chiarimento è più che opportuno», ha detto Maurizio Sacconi. Il rischio infatti, ha spiegato Pietro Ichino, «è che l’attuale norma rende possibile al lavoratore agile di far passare per infortunio sul lavoro qualsiasi incidente stradale, con connesso aggravio del contributo a carico dell’impresa. Un pò di piombo non necessario nelle ali del lavoro agile, che poteva essere evitato. E ora va corretto».