Contenzioso

Patto di non concorrenza: non è nullo se manca l’importo minimo garantito

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di Marcello Floris

Un patto di non concorrenza non può essere giudicato nullo per indeterminatezza del corrispettivo in ragione della assenza di un importo minimo garantito in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
È quanto afferma la recente ordinanza della Corte di Cassazione (sezione lavoro, 1° marzo 2021, n. 5540), in riforma della pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato la nullità del patto per indeterminatezza del compenso ricevuto dalla lavoratrice alla cessazione del rapporto.

Il caso

Nel caso di specie, il patto di non concorrenza stabiliva un corrispettivo complessivo e un corrispettivo annuo, con la previsione che, in caso di cessazione anticipata, non sarebbe spettato alla dipendente l’intero compenso, bensì solo quanto maturato in proporzione alla durata del rapporto. In particolare, la Corte di merito aveva ritenuto nullo il patto, in ragione del fatto che la mancata predeterminazione del quantum del corrispettivo rendeva il medesimo del tutto incongruo.

Nell’ordinanza in commento, la Cassazione ripercorre l’iter logico che il giudice deve seguire, ai fini della valutazione della validità del patto, sotto il profilo del corrispettivo.Da un lato il vaglio richiesto all'interprete attiene al piano della nullità del patto per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo. La Cassazione sottolinea che il patto di non concorrenza configura un contratto autonomo anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro e, pertanto, il corrispettivo in esso stabilito, distinto rispetto alla retribuzione, deve possedere i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto a norma dell’articolo 1346 del Codice civile.

Altra questione è la nullità del patto prevista dall'articolo 2125 del Codice civile. per mancanza di un corrispettivo, o meglio, come da orientamento consolidato della giurisprudenza, di un corrispettivo adeguato al sacrificio imposto alla libertà del lavoratore alla cessazione del rapporto. A tal proposito, la Corte afferma la necessità di una rigorosa valutazione circa la congruità del corrispettivo: solo un compenso che sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato al sacrificio del lavoratore può comportare la nullità del patto a norma dell'articolo 2125 del Codice civile, in considerazione degli effetti demolitori sull'intero accordo che ne conseguono.

La motivazione

Nella motivazione, la Cassazione chiarisce che il piano della nullità per indeterminabilità del corrispettivo ai sensi dell’articolo 1346 del Codice civile e la nullità per incongruità ai sensi dell'articolo 2125 del Codice civile vadano tenuti distinti. In prima battuta occorre valutare il profilo della determinabilità e in secondo luogo procedere alla verifica che il compenso, così come determinato o determinabile, non sia simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato.

In particolare, la Cassazione afferma che stabilire un compenso variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi, atteso che si ha determinabilità anche quando sono indicati, anche per relationem, i criteri in base ai quali si fissa la prestazione.

In conclusione, un patto che preveda un corrispettivo in relazione alla durata del rapporto e che, sebbene privo di un minimo garantito, stabilisca il criterio per la determinazione del corrispettivo, non sarebbe nullo tout court. Solo qualora l'ammontare riproporzionato alla minor durata del rapporto di lavoro risultasse manifestamente iniquo e sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, il patto sarebbe meritevole della estrema sanzione di nullità. La valutazione di congruità del corrispettivo dovrebbe tener conto del complessivo vincolo imposto al lavoratore, con riferimento al perimetro delle attività concorrenziali vietate e alla durata del patto, nella logica dell'equilibrio dello scambio negoziale tra le parti.

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