Previdenza

Pensione a 64 anni anche con contributi esteri

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di Arturo Rossi

In base al principio di assimilazione contenuto nell'articolo 5 del regolamento 883/2004, la disposizione prevista dall’articolo 24, comma 15 bis, della legge 214/2011 trova applicazione anche per chi, alla data del 28 dicembre 2011, svolgeva all'estero attività di lavoro dipendente nel settore privato. Lo precisa l'Inps con messaggio 2218 del 30 maggio 2017.

L’articolo 24 dispone che, in via eccezionale, i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, possono accedere alla pensione con determinati requisiti, se maturati alla data del 28 dicembre 2011. Sulla materia, erano state fornite istruzioni con le circolari 35/2012 e 196/2016 e i messaggi 219/2013 e 2054/2017.

Sull'applicazione di tale norma il ministero del Lavoro, che consente il pensionamento a 64 anni di età, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività lavorativa svolta all'estero e totalizzazione internazionale. In maniera specifica, è stato rappresentato che, anche in virtù del principio di assimilazione di cui all'articolo 5 del regolamento 883/2004, la disposizione contenuta nell’articolo 24, comma 15 bis, trova applicazione anche a coloro i quali, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano all'estero attività di lavoro dipendente nel settore privato. Il ministero ha precisato, altresì, che ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall'articolo 6 del regolamento 883/2004 e dalle convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi Ue, Svizzera, See o extracomunitari con i quali sono in vigore convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione.

Ne deriva che, per il perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all'articolo 24, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011, si devono considerare, nei limiti delle disposizioni già pubblicate dall'Inps, sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati nei suddetti Stati.

Tenendo conto di tali criteri, le domande di pensione definite in difformità dovranno essere riesaminate. Anche i ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.

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