Previdenza

Pensione e redditi da lavoro autonomo incumulabili, entro il 30 novembre la dichiarazione

di Pietro Gremigni

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2019, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti l’anno scorso. L'Inps, col messaggio 4231 del 12 novembre 2020, ha puntualizzato i termini dell'adempimento collegato al termine per presentare la dichiarazione fiscale dei redditi.

In linea generale, dal 2009 è stato liberalizzato il cumulo tra pensione e redditi da lavoro, salvo alcune particolari eccezioni come nel caso di quota 100, prestazione incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro. La dichiarazione va presentata in via telematica all'Inps accedendo alla sezione "dichiarazione reddituale – red semplificato".

Sono esclusi da questo adempimento, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo le seguenti situazioni principali:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità con un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.669,13 euro.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

In caso di inosservanza gli interessati sono tenuti a versare all'ente previdenziale una somma pari all'importo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

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