Previdenza

Pensioni e trattamenti di famiglia: nipoti fuori dal nucleo

Chiarimenti dell’Inps in seguito all’istituzione dell’assegno unico

di Pietro Gremigni

A decorrere dal 1° marzo 2022 non viene più valutata nel nucleo familiare la presenza dei nipoti e dei nipoti inabili e il trattamento di famiglia sulla pensione viene riconosciuto per i nuclei residui composti da soli soggetti diversi dai figli di età inferiore a 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

Il chiarimento dell'Inps con il messaggio 1200/2023 è conseguenza dell'istituzione dell'assegno unico per i figli e della fuoriuscita dal nucleo familiare dei nipoti, a carico del nucleo degli ascendenti.Ciò ha determinato le seguenti operazioni da parte dell'istituto sulle pensioni in essere:
– per le pensioni dirette è stata impostata la cessazione del nipote a marzo 2022, qualora la stessa fosse successiva a tale data. Inoltre, non viene più consentito l'inserimento del diritto maggiorazione "SI" alla sigla familiare "N" e/o "J" con decorrenza pari o successiva a marzo 2022;
– sulle pensioni ai superstiti è stata impostata la cessazione del nipote a marzo 2022 nel caso in cui la stessa fosse successiva a tale data. Al fine però di garantire il mantenimento della quota di contitolarità, è stata inserita un'ulteriore registrazione con diritto maggiorazione "NO" da marzo 2022 fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Anche gli assegni familiari spettanti ai nuclei di pensionati delle gestioni autonome dell'Inps, come artigiani e commercianti, non potranno essere più concessi qualora siano presenti figli e orfani, per i quali va chiesto direttamente l'assegno unico universale.

Dal 1° marzo 2022 non vengono più riconosciuti gli assegni familiari per i figli, compresi gli universitari con sigla "U" il cui diritto al riconoscimento degli assegni familiari si estendeva fino ai 26 anni.

Saranno individuate e ricostituite dall'Inps tutte le pensioni dirette delle gestioni autonome in cui siano presenti soggetti identificati con la sigla "U" con diritto maggiorazione "SI" ed età superiore ai 21 anni. Saranno, altresì, elaborati i relativi conguagli con invio all'interessato della prevista comunicazione.

Invece, per le pensioni dirette, indirette e reversibili in cui sono presenti figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni che non hanno diritto all'assegno unico, è ammissibile chiedere l'assegno nucleo familiare, sempreché le condizioni sussistano al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. È necessario, cioè, che i figli tra 18 e 21 anni di età non rientrino in nessuna delle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del Dlgs 230/2021 e cioè:
1) non frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) non svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possiedano un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
3) non siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) non svolgano il servizio civile universale.
La presenza di un soggetto in tali condizioni consentirà, infatti, l'erogazione degli Anf/assegni familiari per il nucleo residuo composto dai soli soggetti diversi dai figli a decorrere dalla data di decorrenza e per tutta la sua vigenza.

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