Previdenza

Pensioni: fissati i coefficienti di rivalutazione per i trattamenti con decorrenza nel 2022

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di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili e coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge 335/1995, per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2022, comunicati dall'istituto di previdenza sociale con messaggio 1449 del 31 marzo 2022.
Va ricordato che con circolare n. 167/2015 erano stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo, in seguito alle novità introdotte dal Dl 65/2015, e parzialmente modificati, in fase di conversione dalla legge 109/2015.
In maniera specifica, è stato inserito all'articolo 1, comma 9, della legge 335/1995 il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente articolo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».
L'Istat ha comunicato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2021; in particolare, il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2021, risulta pari a – 0,000215 e quindi, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,000000. Tale tasso, ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza nel 2022 e si applica al montante accumulato alla fine dell'anno 2020.
Si sottolinea che il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.
Per le pensioni con decorrenza 2022, al montante così determinato deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2021 e quella eventualmente versata nel 2022, anteriore alla decorrenza della pensione.
L'Istituto comunica anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2022.
I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993; i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2022 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione di soli lavoratori delle gestioni di spettacolo e sport relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.
Viene fatto presente che le procedure di liquidazione delle pensioni delle gestioni private, pubbliche e sport e spettacolo sono state aggiornate con i criteri sopracitati.

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