Contenzioso

Pensioni, neutralizzazione degli stipendi anche oltre l’ultimo quinquennio

di Antonello Orlando


La neutralizzazione delle ultime retribuzioni a fini pensionistici, se sfavorevoli al lavoratore, si allarga oltre l'ultimo quinquennio di lavoro. Questo il principio desunto dal tribunale di Como che, con sentenza 142/2019, ha dato un'interpretazione estensiva della nota sentenza della Corte costituzionale 264/1994.

In particolare, l'assicurato che ha intrapreso il contenzioso giudiziario contro l'Inps aveva ottenuto nel 2009 una pensione di anzianità contributiva pre Fornero (che decorreva con 40 anni di contributi o con la vecchia quota 95). Il lavoratore aveva registrato un decremento salariale fra il 2002 e l'anno di pensionamento (2009). Così, al momento del raggiungimento del requisito (Fornero) della pensione di vecchiaia, nel suo caso fissato nell'agosto 2014, al compimento dell'età di 66 anni e 3 mesi, ha presentato all'istituto di previdenza una richiesta di riliquidazione della pensione, con applicazione da quel momento del meccanismo di tutela della sentenza della Consulta del 1994.

La sentenza in esame ha aperto un intero filone giurisprudenziale, teso a escludere le contribuzioni (obbligatorie, figurative o volontaria) accantonate dall'assicurato oltre il minimo richiesto (per la vecchiaia pari a 20 anni) qualora producano un abbassamento della quota retributiva. Nel metodo contributivo, in effetti, tale principio non può essere applicato in quanto la pensione non può “abbassarsi” per effetto della flessione retributiva negativa, ma solo crescere meno rispetto allo scenario di prosecuzione retributiva crescente o piatta.

L'Inps ha respinto la richiesta, seguendo alla lettera il testo della sentenza del 1994, come previsto dalla circolare 133/1997. Secondo la prassi dell'Istituto, infatti, ai fini dell'applicabilità della tutela della Corte costituzionale, la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, in coincidenza del periodo di riferimento per il calcolo della cosiddetta quota “A” retributiva (basata sulla media delle ultime 5 annualità).

Per l'Inps, se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione, la sentenza diviene non più applicabile. Secondo il foro di Como, invece, sulla scorta delle numerose sentenze seguite a quella “apripista” del 1994, che hanno allargato il principio anche ad altre gestioni e tipi di contribuzione, il principio di tutela va decontestualizzato rispetto ai precedenti cristallizzati dalla sentenza del 1994, focalizzata sull'unica quota pensionistica esistente nel caso di specie.

Sulla base delle ulteriori evoluzioni giurisprudenziali (con particolare riferimento alla sentenza della consulta 82/2017), il tribunale di Como ha giudicato la salvaguardia di calcolo della Corte costituzionale applicabile anche in questo contesto, imponendo all'Inps di ricalcolare la pensione escludendo le ultime 7 annualità sfavorevoli visto che il pensionato aveva abbondantemente integrato il requisito contributivo anche senza tali contributi.

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