Per gli assunti a tutele crescenti la reintegra acquista più spazio
Dopo la sentenza della Consulta non è più richiesta la nullità espressa del recesso. La tutela rafforzata si applica ai licenziamenti discriminatori e nel comporto
Con la sentenza 22 del 22 febbraio scorso, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs 23/2015, limitatamente alla parola «espressamente». La disposizione, dunque, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui riconosceva la tutela tramite reintegrazione nel posto di lavoro, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti – dal 7 marzo 2015 – ma la limitava alle nullità...



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