Contenzioso

Per la Cassazione esonero contributivo in edilizia solo in casi tassativi

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di Silvano Imbriaci

La Cassazione ricorda che i casi di esclusione dall’obbligo contributivo restano quelli elencati da legge e decreti ministeriali e non possono essere allargati, neanche con l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

L'articolo 29 del Dl. 23 giugno 1995, n. 244 (convertito dalla legge n. 341/1995) impone ai datori di lavoro esercenti attività edile di assolvere all'obbligo contributivo su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Oltre agli eventi indicati, altre ipotesi possono essere individuate con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali. In forza di tale delega il Dm 16 dicembre 1996 ha elencato altre ipotesi esclusive, quali: permessi individuali non retribuiti nel limite massimo delle 40 ore; eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della CIG; periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate; periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale. La vicenda che ha dato origine alla sentenza della Cassazione n. 12425 del 2016 riguarda proprio il principio di tassatività delle ipotesi esonerative dal rispetto dell'obbligo contributivo come determinato dall'articolo 29 cit.

A fronte del mancato collegamento tra le assenze rilevate (permessi non retribuiti a carattere generico) e una delle ipotesi tipiche contemplate dalle disposizioni citate, l'Inps aveva richiesto il pagamento della contribuzione anche per questi periodi di sospensione, per i quali non poteva essere applicata alcuna ipotesi esonerativa. Oggetto della controversia non è dunque la giustificabilità della sospensione del rapporto di lavoro, quanto la configurabilità di un'ipotesi di esenzione o comunque la possibilità di estendere, anche in via interpretativa, a ipotesi non nominate di sospensione l'esenzione contributiva già prevista, fondando così un principio più generale secondo cui, in presenza di ipotesi di interruzione del sinallagma contrattuale per cause di sospensione legittime anche se non tipiche, con il conseguente mancato versamento di retribuzione, non è possibile fondare alcun obbligo di tipo contributivo. La sezione Lavoro ricorda che in realtà la giurisprudenza della Cassazione si è occupata varie volte del fenomeno della retribuzione virtuale in edilizia, considerando come tassative le ipotesi esonerative, di effettiva sospensione del rapporto e degli obblighi connessi. La varia tipologia di assenze idonee a provocare un'effettiva sospensione del rapporto riguarda situazioni regolate espressamente da disposizioni normative, nelle quali è direttamente imposta al datore la sospensione del rapporto. Ove questa invece derivi da una scelta dell'imprenditore, anche se concordata con il lavoratore, permane l'obbligo contributivo in misura piena, secondo le regole speciali vigenti nel settore edile. Il principio di un eventuale allargamento in via interpretetiva delle ipotesi di esclusione soccombe rispetto al principio della inderogabilità dell'obbligazione contributiva, a rilevanza pubblicistica, non rinunciabile o disponibile per effetto di accordi tra le parti. Le disposizioni che prevedono la sospensione dell'obbligo contributivo hanno carettere straordinario ed eventuali ipotesi ulteriori possono essere introdotte solo attraverso atti a carattere normativo (decreti interministeriali).

Non contraddice questo principio quell'orientamento giurisprudenziale che include nell'ambito dei fenomeni tipici di sospensione dell'attività aziendale con intervento della cassa integrazione guadagni, le sospensioni significativamente ed oggettivamente rilevabili dal rapporto di lavoro (debitamente comunicate e formalizzate, come nel caso di CIG) per le quali non è possibile l'applicazione della cassa integrazione guadagni per l'assenza del requisito dimensionale, trattandosi di aziende minori (”Tra le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo in edilizia, …., vanno ricomprese anche le sospensioni di attività aziendale senza intervento della CIG, preventivamente comunicate agli enti previdenziali, in modo da consentirne gli opportuni controlli” (cfr. Cass. n. 1577/2013). Tale allargamento corrisponde infatti ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, dettata dal criterio di ragionevolezza, e non costituisce invece un'estensione delle ipotesi esonerative (per le quali deve essere ribadito il principio della tassatività) a situazioni di sospensione non considerate dalla normativa.

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