Contenzioso

Per l’azione indebita si procede solo su querela

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di P.Mac.

Non commette il reato di peculato ma quello di appropriazione indebita l’addetta alla biglietteria di Trenitalia che si appropria di un biglietto già pagato da un viaggiatore. La Cassazione (sentenza 45465/2018) esclude che tale dipendente, servizio ormai quasi interamente meccanizzato, possa essere considerato un pubblico ufficiale come il capotreno o il controllore. I giudici della sesta sezione penale, pur ricordando che la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni non ha cancellato la natura pubblicistica dell’ente, fa un distinguo per gli addetti alla biglietteria che, di fatto, svolgono ormai funzioni analoghe a quelle che l’utente può realizzare in perfetta autonomia.

Nello specifico, alla ricorrente era stato in origine contestato il reato di peculato continuato, che la Cassazione “derubrica” nella meno grave appropriazione indebita, prevista dall’articolo 646 del Codice penale, escludendo la veste di incaricato di pubblico servizio. I giudici ricordano che l’articolo 646 rientra nel raggio d’azione del Dl 36/2018, che ha modificato, per alcune fattispecie, le condizioni di procedibilità. Il delitto in questione, prima procedibile d’ufficio, ora può essere perseguito solo su querela. Ma la costituzione di parte civile di Trenitalia può essere considerata, anche in assenza dell’avviso previsto dalla norma, segno della volontà di punizione. Però il reato è prescritto.

sentenza 45465/2018

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