Contrattazione

Per non sforare i tetti, l’alternativa dello staff leasing

di Alessandro Rota Porta

La stretta operata dalla legge 96/2018sui contratti di lavoro a tempo determinato e sulla somministrazione a termine ha lasciato intatto l’istituto dello staff leasing, ossia la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, consentendo ancora un certo margine di elasticità da parte dell’utilizzatore. Lo ha peraltro confermato la recente circolare del ministero del Lavoro 17/2018.

In effetti, anche lo staff leasing, come le altre due forme contrattuali, è soggetto a un tetto di contingentamento ma si tratta di un limite del tutto distinto, a differenza di quello introdotto dalla legge 96, che ha fissato nel 30% del personale assunto a tempo indeterminato il limite massimo al ricorso dato dalla sommatoria tra rapporti a termine e in somministrazione a tempo.

Lo staff leasing può essere avviato senza una data finale di scadenza e può essere interrotto in qualsiasi momento, rispettando solo le scadenze che le parti, negoziando liberamente, hanno fissato nel contratto.

Una volta che si interrompe lo staff leasing, l’agenzia per il lavoro deve prendersi carico delle prospettive occupazionali del proprio dipendente (che, secondo quanto prevede l’articolo 31 del Dlgs 81/2015, va assunto a tempo indeterminato), proponendogli un percorso di formazione o di ricollocazione professionale. Se questo percorso non ha successo, l’agenzia, dopo sei mesi, può licenziare il dipendente.

Venendo, invece, alle regole di utilizzo, il numero dei lavoratori inviati in missione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non può superare il 20% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto in questione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Se l’attività è iniziata in corso d’anno, il tetto si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione in staff leasing.

Resta comunque aperta la possibilità, da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello applicati dall’utilizzatore, di dare attuazione a previsioni differenti sul contingentamento: gli accordi sono validi se sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le intese aziendali se stipulate dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (articolo 51, Dlgs 81/2015).

Ad esempio, si potrebbe ipotizzare un accordo sindacale aziendale che preveda, anche solo per un determinato arco temporale, l'incremento del limite percentuale rispetto a quello legale.

Infine, merita ricordare l'apparato sanzionatorio, che scatta quando lo staff leasing avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni descritte. In queste ipotesi si produce un duplice effetto: da un lato, il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. Inoltre, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

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