Per le partite Iva contributi al 25%
Con le circolari 21 e 22 del 31 gennaio 2017, l'Inps ufficializza le aliquote di contribuzione di quest'anno delle gestioni artigiani e commercianti e della gestione separata. La novità di maggiore rilievo è da segnalare proprio per la più giovane delle gestioni contributive Inps. Istituita con legge 335/1995, la gestione separata accoglie al suo interno una varietà eterogenea di contribuenti: sia i lavoratori parasubordinati (dai co.co.co. agli amministratori di società, ai componenti di collegi sindacali) sia i lavoratori autonomi titolari di partita Iva privi di Cassa professionale. Per chi è già titolare di una prestazione pensionistica o, in alternativa, è già iscritto a un'altra forma pensionistica obbligatoria (è il caso di un lavoratore autonomo che è al contempo un lavoratore subordinato) l'aliquota di contribuzione alla Gestione è confermata al 24%, senza alcun aumento rispetto allo scorso anno. Per i lavoratori parasubordinati, al centro della riforma operata con il Dlgs 81/2015 che ha di fatto abrogato i contratti a progetto, nonché per i lavoratori autonomi occasionali oltre i primi 5mils euro di reddito annui e per gli associati in partecipazione ancora in essere, il trend è ancora una volta in aumento: infatti, per effetto della riforma Fornero (legge 92/2012, articolo 2, comma 57), il 2017 vede l'aliquota salire al 32%, con l'aggiunta del contributo fisso per il fondo delle prestazioni temporanee fissato allo 0,72%, per un totale di 32,72% dell'imponibile, fino al raggiungimento del massimale reddituale pari, anche per il 2017, a 100.324 euro.
L'aliquota di finanziamento della contribuzione dei parasubordinati è stata in effetti frequentemente oggetto di interventi di modifica. La legge 247/2007 (articolo 1, comma 79) aveva originariamente previsto un incremento contributivo della Gestione separata fino al 2010, portando i contribuenti a versare dal 24 al 26 per cento. La riforma Fornero aveva poi predisposto un'azione disincentivante nei confronti dei committenti dei parasubordinati, non solo intervenendo sul versante civilistico ma stabilendo al contempo un costante incremento dell'aliquota contributiva Ivs fino a raggiungere nel 2018 quella vigente per i lavoratori dipendenti (33%).
Negli ultimi anni si era osservato un incremento parallelo per gli altri iscritti alla Gestione Separata (i lavoratori autonomi senza cassa), ad ultimo operato dal Dl 142/2014 (articolo 10-bis), che aveva previsto per l'anno 2017 un aumento fino al 29,72 per cento. Già la legge di stabilità del 2016 (legge 208/2015) aveva congelato l'aliquota al 27,72% per il 2016; l'ultima manovra (legge 232/2016, articolo 1, comma 165), coordinandosi idealmente con le altre misure a favore dei lavoratori autonomi ancora al vaglio del Parlamento (il Jobs act degli autonomi), non si è limitata a congelare l'aliquota di contribuzione alla Gestione separata, ma l'ha ridotta stabilmente al 25,72 per cento. Se la misura riduce da un lato l'onere contributivo degli autonomi, dall'altra assottiglia l'accumulo contributivo e, conseguenzialmente, la pensione, calcolata integralmente con metodo contributivo.
Inoltre i 12 mesi di contribuzione saranno accreditati, per gli autonomi iscritti a Gestione separata, solo al raggiungimento di un contributo effettivamente versato di 3.998,95 euro (manca infatti, a differenza della Gestione artigiani e commercianti, un minimale di contributi annuali da versare a prescindere dal reddito percepito).
La Gestione artigiani e commercianti non è invece destinataria di novità a opera della legge di stabilità del 2017 e prosegue dunque la roadmap disegnata dal decreto dalva-Italia dal Governo Monti (Dl 201/2011, articolo 24, comma 22) verso il raggiungimento del 24 per cento.
L'aliquota statuita per il 2017 per gli artigiani è pari al 23,55%, per i commercianti al 23,64%; permane, per coadiuvanti e coadiutori sotto i 21 anni lo sconto del 3% introdotto dalla legge 233/1990 (artigiani 20,55%-commercianti 20,64%).
Rimane operativa la riduzione contributiva del 35% per gli imprenditori che abbiano aderito al regime agevolato (il forfettario) in base alla legge 190/2014 e inviato la relativa comunicazione nelle modalità chiarite con la circolare Inps 29/2015.