Per il Rei domande da dicembre
Con il Dlgs sul reddito d’inclusione sociale (ReI), il 147/2017, sono definiti l’ambito di operatività e le modalità applicative della nuova misura unica nazionale di contrasto alla povertà, al via dal 1° gennaio 2018.
Il beneficio potrà essere richiesto dal 1° dicembre di quest’anno presso i punti d’accesso identificati dai Comuni e sarà erogato tramite una carta acquisti rilasciata dall’Inps, denominata “Carta ReI”, che rispetto alla versione precedente consente di effettuare prelievi di contante nel limite mensile della metà del beneficio massimo attribuibile.
Possono accedere al ReI i soggetti con reddito Isee non superiore a 6mila euro e reddito disponibile (Isr) non superiore a 3mila euro che rispettino le seguenti soglie patrimoniali: possesso di immobili, diversi dalla prima casa di abitazione, per un valore Imu non superiore a 20mila euro e patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro, con un incremento di 2.000 euro per ciascun membro della famiglia oltre il primo fino ad un massimo di 10mila euro.
L’ammontare del beneficio, che va da 190 a 485 euro mensili, sarà quantificato sulla base della differenza tra il reddito familiare (sottratte le spese per l’affitto e il 20% del reddito da lavoro dipendente, nei limiti previsti per l’ISee) e la soglia limite Isr di 3mila euro (considerata al 75% nella prima fase), riparametrata a seconda dei componenti il nucleo familiare tramite la scala d’equivalenza Isee.
Uno degli aspetti più innovativi del ReI è la previsione di un “progetto personalizzato” per l’inclusione sociale e lavorativa, costruito in base alle specifiche esigenze del nucleo familiare destinatario della misura.
In questa fase, un ruolo fondamentale è riservato a Regioni, Provincie autonome ed enti locali. Oltre alla facoltà di integrare con risorse proprie la quota del “Fondo Povertà” stanziata dal decreto, Regioni e Provincie autonome dovranno adottare con cadenza triennale un piano di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI, individuando il livello essenziale delle prestazioni da erogare nei limiti delle risorse disponibili, cui dovranno attenersi i Comuni. Sempre nel piano, saranno indicate le modalità di collaborazione con i servizi sociali e gli altri organismi competenti nei settori di applicazione del ReI (inserimento lavorativo, istruzione e formazione, politiche abitative, salute), nonché l’apporto che potrà essere fornito dagli enti del Terzo settore.