Per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo interesse del 2,68 per cento
Con provvedimento protocollo 148038/2019, l'agenzia delle Entrate fissa, a decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo nella misura del 2,68 per cento (dal precedente 3,01) in ragione annuale. Tale misura vale anche per i debiti nei confronti dell'Inps. La misura degli interessi di mora viene stabilita annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d'Italia. Con nota del 24 aprile 2019, la Banca d'Italia ha stimato al 2,68% tale media.
Interessi di mora
Gli interessi di mora sono dovuti nel momento in cui, ricevuta una cartella di pagamento, non si procede al versamento nei 60 giorni successivi alla notifica. Il Dpr 29 settembre 1973, numero 602, che disciplina la riscossione delle imposte sul reddito, prevede all'articolo 30, rubricato "Interessi di mora", che gli stessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo - esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi - e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.
L'articolo 25, comma 2, del Dpr 602/1973, richiamato dall'articolo 30, prevede infatti che la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Detti interessi operano anche nel sistema degli accertamenti esecutivi, posto che, per effetto dell'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78 se il contribuente non onora gli importi intimati entro il termine per il ricorso, spettano gli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla notifica dell'accertamento sino a quando avviene il versamento.
Efficacia sul debito contributivo
Si precisa sul punto che la nuova misura degli interessi moratori trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento dei tributi iscritti a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, numero 388.
Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, «sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del Dpr 29 settembre 1973, numero 602».
In tali termisi si era espresso l'Inps con circolare 6 giugno 2018, numero 80, riguardo agli interessi moratori stabiliti per l'anno 2018 nella misura fissata al 3,01%, in ragione annuale, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate. Considerazioni che possono intendersi valevoli anche per il provvedimento del 2019.