Per le vecchie ferie del 2015 fruizione entro il 30 giugno
Le ferie maturate e non godute nel 2015 devono esser fatte fruire ai dipendenti entro il 30 giugno prossimo. E' questo l'obbligo che incombe sui datori di lavoro per evitare il versamento dei contributi sull'imponibile ad esse relativo, le sanzioni previste dall'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 e il rischio di una rivendicazione in termini di risarcimento del danno esistenziale o biologico (ovviamente da provare) da parte del lavoratore in caso di reiterata, mancata fruizione delle ferie.
Il diritto alle ferie, sancito dall'art. 36, c. 3, Cost., attuato con l'art. 2109 c.c., ha trovato la regolamentazione normativa con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Questa disposizione prevede un limite minimo legale di durata delle ferie stabilito annualmente in termini non inferiori a quattro settimane, precisando che tale periodo:
1.salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, deve essere goduto per almeno due settimane - consecutive in caso di richiesta del lavoratore - nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due, nei 18 mesi successivi;
2.non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute;
3.in caso di orario di lavoro multiperiodale deve essere usufruito secondo criteri e modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Disposizioni speciali sono dettate dall'art. 23 della legge n. 977/1967 per i minori che non hanno compiuto i 16 anni a cui spetta un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni.
Il divieto di monetizzazione delle ferie è correlato alla circostanza che il loro godimento costituisce un diritto-dovere del lavoratore connaturato alla necessità di ristoro delle sue energie psicofisiche. Eccezioni a tale divieto si individuano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per i contratti a termine di durata non superiore ad un anno (cfr. Min. Lav. circ. n. 8/2005), per le ferie maturate prima del 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003), per quelle maturate contrattualmente in misura superiore al minimo legale e per i lavoratori italiani inviati all'estero (cfr. Min. Lav. interpello n. 7470/2008).
Il differimento delle ferie oltre il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione comporta il versamento della contribuzione su quelle maturate e non godute anche se eccedenti il limite legale (cfr. Min. Lav. nota 5221/2006).
Ai fini del pagamento dei contributi diviene tuttavia essenziale determinare il momento in cui sorge l'obbligazione, tenuto conto della prassi INPS (cfr. circ. n. 186/1999 e n. 15/2002). In tale logica, fermo restando il termine normativo per il godimento delle ferie, la scadenza dell'obbligazione:
-in presenza di una previsione legale o contrattuale collettiva (anche aziendale) che ne regolamenti la fruizione, coincide con il termine ivi stabilito;
-può essere differita (o anticipata) in virtù di accordi o regolamenti aziendali o pattuizioni individuali migliorative, coincidendo con il mese in cui cade il diverso termine di differimento ivi previsto;
-in assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, è fissata al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.
In ogni caso sono ammesse deroghe ove il mancato godimento delle ferie sia imputabile a prolungate assenze dovute a cause legali di sospensione del rapporto (malattia, maternità, infortunio e così via), ferma restando la sospensione del termine dei 18 mesi per un periodo corrispondente a quello di CIGO o CIGS (cfr. Min. lav. nota n. 19/2011).
Per il corrente anno la scadenza per la fruizione delle ferie maturate nel 2015 è quindi fissata al 30 giugno 2017. I datori di lavoro dovranno quindi incrementare l'imponibile previdenziale del mese di luglio 2017 - a carico proprio e dei dipendenti - per il valore retributivo corrispondente a quello delle ferie non godute, procedendo al versamento della contribuzione entro il 21 agosto 2017, secondo le regole sul differimento degli adempimenti del mese di agosto.
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