Adempimenti

Perimetro allargato

I soggetti che forniscono servizi di telefonia devono comunicare l'elenco dei datori di lavoro presso i quali hanno installato centralini telefonici

di Alberto Rozza

Il ministero per le Disabilità, di concerto con quello del Lavoro, ha adottato il decreto 21 settembre 2022, che attua la disposizione contenuta nell'articolo 12-septies del decreto legge 21/2022 (legge 51/2022).

La norma ha modificato la legge 113/1985 sul collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, intesi come i soggetti colpiti da cecità assoluta ovvero aventi un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. In particolare, la norma, da un lato, estende l'ambito di applicazione agli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti a minorati della vista, che vanno così ad aggiungersi ai centralinisti telefonici previsti originariamente e, dall'altro, conferma che i lavoratori assunti in base alla legge stessa sono computati nelle quote di riserva delle cosiddette assunzioni obbligatorie (relative alle categorie protette - legge 68/1999), che devono risultare anche nel prospetto informativo.

L'articolo 12-septies, inoltre, introduce un adempimento importante al fine del collocamento obbligatorio di queste persone. Più precisamente viene previsto che le aziende autorizzate alla prestazione di servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con un decreto interministeriale, l'elenco dei datori di lavoro presso i quali hanno installato o modificato i centralini telefonici che comportano l'obbligo di assunzione.

L'attuazione è avvenuta con il decreto interministeriale reso noto dal ministero per le Disabilità con il comunicato del 21 settembre 2022, secondo cui la comunicazione sopra citata deve essere effettuata non solo all'Ispettorato territoriale del lavoro, ma anche ai centri per l'impiego con modalità esclusivamente informatiche e deve contenere l'ubicazione della sede presso la quale è stato effettuato l'intervento, il tipo di impianto telefonico e il numero di posti operatori cui l'impianto è dotato. L'obbligo di comunicazione, che va effettuato entro 60 giorni dall'esecuzione dell'intervento, deve essere assolto anche nel caso di lavori di collaudo o trasformazione di centralini telefonici già esistenti.

Si ricorda, infine, che l'articolo12-septies ha previsto inoltre che la graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti a minorati della vista, nonché l'elenco dei posti disponibili, sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Regioni, mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, nel rispetto comunque delle disposizioni sulla privacy in base al regolamento Ue 2016/679.

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