Periodo di preavviso e lavoro intermittente
Il caso posto non è disciplinato espressamente, ma si ritiene che ai fini del calcolo possa farsi riferimento a quanto previsto dall’art. 18, D.Lgs. n. 81/2015 sul computo dei lavoratori a chiamata. La norma dispone che ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Di conseguenza si ritiene congruo rapportare il calcolo del periodo di preavviso sulle prestazioni effettivamente rese nell’arco dell’ultimo semestre prima della maternità. Invece, per quanto riguarda il ticket licenziamento, l’Inps ha chiarito nel msg. 10358/2013 che per i lavoratori intermittenti - con o senza disponibilità - i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale. Tuttavia non sono state precisate le modalità di calcolo. Un criterio potrebbe essere quello di sommare tutte le giornate effettivamente lavorate nell’ultimo triennio e rapportarle al periodo mensile.
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