Permessi legge 104, anche le attività accessorie rientrano nell’assistenza
Per la Cassazione c’è abuso di diritto solo se sia mancata del tutto o sia avvenuta per tempi irrisori oppure con modalità insignificanti
La legittima fruizione del diritto ai permessi per l’assistenza a un familiare disabile ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, deve essere valutata non solo quantitativamente (tempo dedicato), ma soprattutto qualitativamente (tipo e finalità dell’assistenza). Le attività accessorie, come l’acquisto di medicinali o generi di prima necessità e il supporto alla partecipazione sociale del disabile, sono parte integrante dell’assistenza. Lo ha precisato la Corte di cassazione con ordinanza 17 ...