Previdenza

Personale delle forze armate, istruzioni Inps per il riscatto dei periodi di sevizio

di Enrico Brandi

L'Inps, con circolare 18 dicembre 2018, n. 119, illustra come il personale in servizio attivo nel ruolo militare delle Forze armate possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell'onere, i periodi di servizio comunque prestati entro il limite massimo di 5 anni.

Per servizio comunque prestato dal personale militare, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso, compreso il periodo di frequenza come allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari.

La richiesta di riscatto è ammessa a condizione che il militare, alla data di presentazione della domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a 5 anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni stesse.
L'onere di riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi. Per i periodi retributivi occorre calcolare la riserva matematica a cui applicare i coefficienti legati all'età, sesso e anzianità contributiva complessiva.

Per quelli contributivi si deve applicare l'aliquota media del 27% alla retribuzione imponibile, rapportata ai periodi da riscattare.

L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi.

Va trasmessa in via telematica attraverso i soliti canali: direttamente dal sito internet dell'Inps, oppure tramite contact center Inps o rivolgendosi ai patronati.

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