L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Pignorabilità dell'indennità per astensione facoltativa

Premesso che il datore di lavoro come terzo pignorato effettua mensilmente la trattenuta sul cedolino di un dipendente, si richiede se, le somme erogate con causale maternità facoltativa sono pignorabili, o se, al contrario, anche trattandosi di maternità facoltativa e non di obbligatoria rientrano nelle somme impignorabili previste dall'art. 545 del c.p.c

di Maria Grimaldi

La domanda

Premesso che il datore di lavoro come terzo pignorato effettua mensilmente la trattenuta sul cedolino di un dipendente, si richiede se, le somme erogate con causale maternità facoltativa sono pignorabili, o se, al contrario, anche trattandosi di maternità facoltativa e non di obbligatoria rientrano nelle somme impignorabili previste dall'art. 545 del c.p.c

L'articolo 32 lett a) del TU151/01, recentemente modificato dal DLGS 105/22, prevede che alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III (cioè la maternità obbligatoria), spetti un ulteriore congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, quale limite individuale, o a 9 mesi complessivi come limite massimo tra genitori (3 dei 9 mesi non sono trasferibili da un genitore all'altro.). L'articolo 34 regolamenta l'indennità spettante , prevista in misura pari al 30 per cento della retribuzione, indennità che e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 , cioè con le stesse modalità della indennità per il periodo di astensione obbligatoria. L'indennità di maternità è un'indennità sostitutiva della retribuzione, avente natura previdenziale, a carico dell'Inps, prevista dall'artt. 16, 22 e 23 del TU 26 Marzo 2001, n.151, corrisposta dal datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, e successivamente conguagliata nell'ambito dell'assolvimento degli adempimenti contributivi. Il riferimento al Capo III operato dall'articolo 34 del TU, per quanto attiene al trattamento economico, spettante alla lavoratrice, è riferibile agli articoli 22 e 23, quest'ultimo specificamente richiamato dall'articolo 34 u.c., cioè all'indennità di maternità del periodo di astensione obbligatoria. In sostanza l'indennità del periodo obbligatorio e di quello facoltativo sono assolutamente equiparate, anche in virtu' della recente modifica introdotta dal Dlgs 105. Non vi è motivo di ritenere, quindi, che il trattamento economico per il congedo parentale "facoltativo" abbia natura diversa da quanto previsto per il trattamento economico riferibile all'astensione obbligatoria: si tratta di un trattamento di natura previdenziale con la medesima finalità. Tanto premesso non si evidenziano motivi per disapplicare le previsioni dell' art 545 comma 2 c.p.c., con riferimento alla impignorabilità assoluta di detto trattamento. Diversa è la situazione qualora vi sia anche una quota di integrazione da parte del datore di lavoro - eventualmente prevista dal CCNL applicato in azienda - sia nel periodo di astensione obbligatoria che facoltativa, quota per la quale trova applicazione la vigente normativa in materia di pignoramento delle retribuzioni ed i relativi limiti nell'esecuzione dello stesso.

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