Pignoramento successivo alla cessione del quinto
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 132/2015 sulle procedure di pignoramento dello stipendio, ai sensi dell’art. 545 c.p.c., le somme dovute da privati a titolo di stipendio e/o salario possono essere pignorate: • per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; • nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni (per la pignorabilità da parte dell’agente della riscossione, vedere più avanti); • nella misura di un quinto per ogni altro credito. Nel caso in cui vi sia un concorso tra crediti diversi, il pignoramento della retribuzione dovrà essere contenuto nei seguenti limiti: • per concorso di crediti tra cui quelli di natura alimentare, il pignoramento non può colpire una quota che eccede la metà dello stipendio (TFR compreso); • per il concorso di crediti diversi da quelli alimentari, il limite di capienza è pari ad 1/5 (TFR compreso). Nel caso in cui i pignoramenti siano disposti dall’Agente di riscossione, ci si deve rifare all’art. 73-ter del DPR 602/1973, in base al quale le somme dovute a titolo di stipendio e/o salario possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a: • un decimo per importi fino a 2.500 euro; • un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro; • un quinto per gli importi di ammontare superiore a € 5.000.