Più tutele per le pensioni contro i pignoramenti
Più tutela sulla pignorabilità delle pensioni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2019, depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità della disciplina transitoria introdotta nel 2015 che limita la pignorabilità dei trattamenti previdenziali (ma non solo, nel nuovo articolo 545 del Codice di procedura civile la protezione riguarda anche stipendi e indennità varie). La novità però valeva, secondo la disciplina ora censurata dalla Consulta, solo per le procedure esecutive iniziate dopo il 27 giugno 2015, data di entrata in vigore della modifica al Codice.
Una previsione che, se pure comprensibile nelle intenzioni, riconosce la sentenza, e cioè salvaguardare l’affidamento della certezza giuridica di chi ha avviato la procedura di pignoramento sulla base delle vecchie regole che non prevedevano i successivi limiti, non ha convinto la Consulta. Perchè, nel necessario bilanciamento degli interessi in gioco, a dovere prevalere è la protezione del pensionato, sul cui conto corrente, nel caso approdato alla Corte costituzionale, veniva accreditato soltanto l’assegno sociale mensile.
Già in una precedente pronuncia, la n. 83 del 2015, la Corte aveva messo in evidenza come l’ordinamento giuridico dovesse adottare un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato, rimedio che però non poteva essere introdotto da una sentenza additiva.
E allora, conclude la sentenza di ieri, «nel contesto in cui il legislatore – ottemperando al monito di questa Corte – ha effettivamente esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell’accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole che tale tutela non sia estesa alle situazioni pendenti al momento dell’entrata in vigore della novella legislativa».
In più, la Consulta osserva che anche se il tribunale di Brescia, che ha sottoposto al questione alla Corte, non ha direttamente evocato l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione (quello che riconosce il diritto del lavoratore a potere contare su mezzi adeguati), «la questione posta in esplicito riferimento alla pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 85 del 2015 deve essere accolta in riferimento al principio di eguaglianza, che è strettamente collegato – nella fattispecie in esame – al principio dell’impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici. Quest’ultima è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita».