Pluralità di soci e duplicazione delle sanzioni
E’ bene premettere che in una società in nome collettivo tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale (articolo 2260 codice civile). Inoltre tutti i soci (nel caso specifico coincidenti con gli amministratori) rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (articolo 2291 c.c.). Tanto premesso l’istituto della delega di funzioni, espressamente previsto nell’ambito della sicurezza del lavoro dall’articolo 16 del decreto legislativo 81/2008, persegue essenzialmente l’effetto di escludere l’imputabilità del datore nei giudizi penali, stante il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.). In proposito l’indirizzo della giurisprudenza è univoco nel porre l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, su ciascun socio (ad es. Cass n. 32193/2009). Resta ferma, nonostante la esistenza di una delega validamente formata, la responsabilità del datore in ambito civilistico e l’obbligo di vigilanza circa il corretto e puntuale espletamento delle funzioni trasferite da parte del delegato. Quanto alle forme della delega è possibile fare riferimento all’articolo 16 del citato decreto legislativo 81/2008 (necessità che risulti da atto scritto con data certa, esistenza dei requisiti in capo al delegato, accettazione da parte di quest’ultimo ec.). Nel caso specifico è consigliabile procedere con una modifica dello statuto (articolo 2300 c.c.).