Politiche attive, pubblicato lo Statuto dell’Anpal
Dal 22 giugno si aggiunge un nuovo tassello all'edificio delle politiche attive ridisegnato dal Jobs Act: è l'effetto della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale 143 del 21 giugno 2016, del decreto presidenziale 26 maggio 2016 n. 108, contenente lo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Il cammino verso una concreta operatività del nuovo ente, tuttavia, è ancora lontano dall'essere completato. Tutto dipenderà dalla effettiva entrata in funzione delle strutture assegnate alla neonata Agenzia, dalla disponibilità delle risorse umane necessarie e, last but not least, dalla implementazione di un efficiente sistema informativo nazionale. Quest'ultimo, a ben vedere, è proprio il nodo sul quale si gioca la partita della “seconda gamba” del Jobs Act: risulterà vitale organizzare e veicolare tutte le informazioni disponibili localmente rendendo possibile a tutte le imprese, ovunque si trovino, l'accesso a specifiche professionalità e competenze sparse sul territorio. L'utilizzo contestuale di tecniche avanzate di intelligenza artificiale garantirà un deciso incremento della capacità di definire programmi di ricollocazione per i soggetti rimasti privi di lavoro, offrendo al contempo maggiori opportunità lavorative a coloro che il lavoro non l'hanno mai avuto e agevolando il superamento di un sistema di collocamento che ancora oggi, come ha certificato il Rapporto annuale Istat 2014, sconta un deciso sottoutilizzo dei centri per l'impiego e delle altre agenzie di intermediazione (i soggetti che hanno trovato lavoro grazie a tali canali non raggiungono il 7% delle nuove assunzioni). Sullo sfondo pende l'incognita della ripartizione di competenze in materia di politiche attive, ancora non ben definita, tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Anpal e le stesse regioni/province autonome. Allo stato dell'arte spetta al Governo, previa intesa con le Regioni, la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in materia di politiche attive per il lavoro; all' Anpal le funzioni di coordinamento su scala nazionale della rete degli enti attuatori delle politiche attive, di monitoraggio dell'efficacia delle stesse, di surroga in caso di malfunzionamento, e di sviluppo del sistema informativo unitario; alle Regioni la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche (Centri per l'impiego) ad esse preposte. Con il decreto legislativo 150/2015, unitamente alle recenti modifiche all'articolo 117 della Costituzione, si è ritornati a un deciso accentramento della funzione del collocamento e delle politiche attive nelle mani dello Stato, ma gli esiti di tale processo saranno noti solo nel prossimo mese di ottobre, quando si terrà il referendum confermativo della riforma costituzionale.
In ogni caso l'Anpal, nel nuovo vestito confezionatole dal Dpr 108, giocherà un ruolo di primo piano. L'articolo 1 dello Statuto le assegna personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio. Il controllo sarà affidato alla Corte dei conti, mentre la vigilanza sarà esercitata dal ministero del Lavoro (articolo 3), al quale saranno peraltro affidati compiti di indirizzo previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (articolo 2) . I relativi organi (presidente, consiglio di amministrazione e di vigilanza, collegio dei revisori) resteranno in carica per tre anni e potranno essere rinnovati, ma per una sola volta.
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di Filippo Maria Giorgi