Agevolazioni

Ponte Morandi e Ischia: nel decreto Genova sostegno alle imprese colpite

immagine non disponibile

di Paolo Rossi

Il "decreto emergenze" (Dl 28 settembre 2018, n. 109, G.U. n. 226 del 28 settembre 2018) contiene diverse disposizioni urgenti in materia di fisco e contributi, per la città di Genova e per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.


Misure per il crollo del ponte Morandi a Genova
Il decreto interviene sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito dell'Inps, disponendo una sospensione degli stessi dal 14 agosto 2018 al 31 dicembre 2019.
Inoltre, nel territorio della città metropolitana di Genova, viene definita una zona franca urbana (Zfu) per il sostegno alle imprese colpite dal crollo del ponte Morandi. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno di tale zona e che hanno subito, a causa del crollo del ponte, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017, possono richiedere, per la prosecuzione dell'attività, le seguenti agevolazioni (art. 8):
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella Zfu fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100mila euro;
- esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nel Zfu, nel limite di 200mila euro per ciascun periodo d'imposta;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente; l'esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della Zfu.
Hanno diritto a tali esenzioni anche le imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.


Interventi per i territori dell'isola di Ischia
Il provvedimento è destinato ai territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017. Tra i vari interventi ivi previsti, segnaliamo:
- sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 dicembre 2020 (con esclusione del rimborso delle somme eventualmente già versate).
- gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di febbraio 2021;
- sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'agenzia delle Entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell'Inps, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020, con ripresa degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©