Posizione unica contributiva, così l’obbligo in caso di fusione e scissione
Il termine di scadenza per accorpare le posizioni contributive aziendali in un'unica matricola che l'Inps ha fissato al 31 dicembre 2014, per alcune categorie di datori di lavoro può considerarsi ancora derogatorio. E' quanto si evince dalla circolare Inps n. 65 del 2 aprile scorso, la quale, di fatto, consente un ulteriore allungamento dei termini in tutti i casi in cui il datore di lavoro possiede un'articolazione territoriale e un'organizzazione dei sistemi informativi che presentano oggettivi profili di complessità.
Come noto, il termine per completare le operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l'utilizzo di più matricole è stato più volte prorogato dall'Inps nel corso del 2014 (si vedano mess. 9675/2014 e circolari n. 172/2010 e n. 80/2014). L'Istituto previdenziale, preso atto che alcuni datori di lavoro possono presentare assetti organizzativi e articolazioni territoriali strutturalmente complessi, decide di mantenere aperta la porta della flessibilità con riguardo ai datori di lavoro che rientrano in una delle fattispecie previste al par. 3 della circolare n. 172/2010, ovvero:
- ai datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi; rientrano in questa fattispecie le posizioni contributive aperte per particolari categorie di lavoratori, come ad esempio i lavoratori interessati da progetti di esodo incentivato ai sensi della legge 92/2012 (C.A. “6E”), i lavoratori regolarizzati a seguito di emersione, i dirigenti dipendenti da aziende del terziario che hanno mantenuto l'iscrizione all'ex Inpdai (C.A. “9U”), i lavoratori che svolgono prestazioni lavorative in Paesi non convenzionati o convenzionati limitatamente a talune forme assicurative con l'Italia;
- ai datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche; sul punto è utile ricordare che il carattere autonomo delle diverse attività dipende, generalmente, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso tipo di rischio; a titolo di esempio, rientrano nella fattispecie le strutture territoriali degli enti, sovente a natura religiosa, che esercitano attività di istruzione, di assistenza di natura sanitaria o sociale, di beneficienza, ecc., il cui assetto risulti fondato sui citati criteri di autonomia organizzativa e gestionale; detti enti, anche in presenza di un medesimo inquadramento previdenziale, possono svolgere gli adempimenti informativi avvalendosi di più matricole, ognuna delle quali riferita alla specifica struttura territoriale;
- imprese armatoriali, per la distinta esposizione del personale, a seconda che ricorra o meno l'applicazione della speciale disciplina sui marittimi;
- imprese appaltatrici di servizi vari, operanti a bordo delle navi da crociera;
- agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell'impresa.
La stessa flessibilità, infine, è consentita in presenza di operazioni straordinarie d'impresa (fusione, scissione, incorporazione, ecc.), nell'ambito delle quali i sistemi informativi dei soggetti coinvolti presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente onerosa l'integrazione delle procedure che supportano la gestione delle paghe e dei contributi previdenziali.