Rapporti di lavoro

Possibile nominare medici competenti diversi per chi lavora da remoto

Secondo la Commissione interpelli in materia di salute e e sicurezza sul lavoro va però scelto tra loro un coordinatore

di M.Piz.

Per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working è possibile nominare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti interessati, individuando tra loro un medico con funzioni di coordinamento.

Il chiarimento arriva dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che così si è pronunciata nella risposta all’interpello 1/2023 del 1° febbraio con cui Confcommercio aveva chiesto, «stante il massivo utilizzo di lavoro agile» se per i dipendenti in questa condizione fosse possibile la nomina di medici competenti «specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

Nell’articolare la sua risposta la commissione ha ricordato anzitutto il ruolo del medico competente, definito dall’articolo 2 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) come soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Testo unico. Ha poi chiarito che in base all’articolo 29, comma 1, del Dlgs 81 per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela della stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

In questo contesto, ai lavorati subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del testo unico, vanno applicate le disposizioni del Titolo VII «indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa».

Per dare il semaforo verde alla nomina di più medici competenti la commissione fa poi riferimento all’articolo 39, comma 6 del testo unico, il quale stabilisce che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Si tratta di una disposizione applicabile, in presenza delle condizioni predette, anche per i lavoratori in smart working e che porterà il medico competente nominato ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Dlgs 81.

Da parte sua, infine, il datore di lavoro dovrà riaggiornare il documento di valutazione dei rischi alla luce delle modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del testo unico.

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