Contrattazione

Part time rimodulato nel rinnovo del Ccnl di Poste italiane

di Cristian Callegaro

È stata siglata il 23 giugno 2021 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente di Poste italiane e delle aziende del gruppo rientranti nel relativo campo di applicazione.

Il contratto, con riferimento sia alla parte normativa che a quella economica, avrà vigenza fino al 31 dicembre 2023. Ai fini dell'efficacia, l’ipotesi di accordo dovrà essere approvata da parte dei dipendenti.

L'intesa prevede anzitutto un aumento del trattamento economico contrattuale per complessivi 110 euro medi lordi. In particolare, è previsto un incremento a regime dei minimi tabellari pari a complessivi 90 euro lordi medi, da erogarsi in due tranches con decorrenza luglio 2022 e luglio 2023.

È previsto, inoltre, un incremento del ticket per la consumazione del pasto per 20 euro mensili complessivi, di cui 10 euro a decorrere da luglio 2022 e ulteriori 10 da luglio 2023.

Con riferimento all'anno 2020, con il cedolino di luglio 2021 sarà erogato un importo una tantum a titolo di competenze contrattuali arretrate pari a 900 euro lordi medi, in funzione dei mesi di servizio (o frazioni superiori a 15 giorni) prestati nel relativo periodo.

In relazione alle decorrenze previste per il riconoscimento degli aumenti dei minimi tabellari, sempre a luglio 2021 sarà erogato un ulteriore importo una tantum di 800 euro lordi medi a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti economici. Questi importi, riferiti al personale inquadrato nel livello C, saranno oggetto di riparametrazione per i restanti dipendenti, in funzione del relativo livello di appartenenza.

In materia di contratto a tempo determinato, le parti hanno convenuto di voler recepire nell'ambito di tale articolo contrattuale la disciplina del diritto di precedenza.

Con riferimento all'istituto del part time, sono state apportate numerose modifiche: è stato tra l'altro stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la retribuzione spettante ai lavoratori part time sarà elaborata sulla base della percentuale di occupazione del lavoratore a tempo parziale; a tal fine, sono stati riportati nel contratto collettivo i criteri di calcolo, distinti a seconda delle tipologie di articolazioni dell’orario che verranno utilizzati per determinare la percentuale della prestazione a tempo parziale.

Sempre in tema di lavoro a tempo parziale, viene previsto il graduale abbandono dell'utilizzo dell'articolazione part time di tipo misto: a riguardo, i lavoratori con rapporto di lavoro part time di durata non predefinita che abbiano già in essere tale articolazione verranno invitati, entro la fine del 2021, a rimodulare l'articolazione del proprio contratto di lavoro part time, ferma restando la propria percentuale di occupazione su base annua.

È stata ribadita la valenza del lavoro agile quale modello organizzativo strutturale, che permette di coniugare la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali e, al contempo, di tutelare i dipendenti che si trovino in particolari condizioni di fragilità, fermo restando il rispetto della produttività aziendale, anche in un'ottica di maggiore focalizzazione degli obiettivi e responsabilizzazione sui risultati.

Riguardo le tutele riconosciute ai dipendenti, è stata introdotta la possibilità di fruire di specifici permessi retribuiti a recupero, a ore o a giornata intera, per un massimo annuo rispettivamente di 24 ore o 4 giorni, al fine di favorire l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali, di prestazioni sanitarie correlate alla prevenzione oncologica o cardiovascolare, di controlli ecografici ed ematici connessi a pratiche di procreazione medicalmente assistita. Inoltre, è stato elevato da 10 a 15 giorni annui il numero dei permessi non retribuiti che, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi dall'azienda, per esigenze personali e familiari in caso di situazioni di particolari difficoltà.

Riguardo all'istituto delle ferie, è stata introdotta la possibilità di fruire delle stesse in forma oraria, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero determinato in funzione dell'articolazione oraria settimanale del dipendente.

Per quanto riguarda le festività cadenti di domenica, è stato reso strutturale l'istituto della smonetizzazione: in caso di coincidenza di una festività nazionale o locale con la domenica (o per i turnisti con il proprio giorno di riposo settimanale) il dipendente avrà la facoltà di optare per un giorno di permesso retribuito in luogo del trattamento economico aggiuntivo spettante, pari a 1/26. In via sperimentale per il periodo di vigenza del Ccnl, i lavoratori che abbiano optato per la smonetizzazione della festività, avranno diritto a ulteriori permessi retribuiti in misura pari a 1 ora per ciascuna festività smonetizzata.

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