Precari turismo e spettacolo: l’indennità va chiesta entro il 15
Con il decreto Ristori quater (Dl 30 novembre 2020, n. 157) arriva una ulteriore indennità a favore di particolari categorie già beneficiarie degli interventi disposti dai precedenti decreti emergenziali: si tratta dei lavoratori dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e dei lavoratori atipici che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività a causa degli effetti della pandemia Covid-19.
L’articolo 9 del decreto, in particolare, riproduce sostanzialmente lo schema varato a maggio con il decreto Rilancio (articolo 84, Dl 34/2020) e già replicato con il decreto Agosto (articolo 9 del Dl 104/2020) e con il primo decreto Ristori (articolo 15 del Dl 137/2020), disponendo una ulteriore indennità di mille euro a favore di alcune categorie di lavoratori che non possono usufruire degli ammortizzatori sociali previsti per i dipendenti. Si ricordano, infine, le analoghe indennità previste, a inizio pandemia, dal decreto Cura Italia (articoli 29 e 38 del Dl 18/2020).
In sintesi, la platea soggettiva dei beneficiari è stata confermata, ma cambiano i requisiti al decreto Agosto. Per identificare il novero dei beneficiari, quindi, occorrerà riferirsi in primo luogo ai lavoratori che hanno già fruito dell’indennità prevista dall’articolo 9 del decreto di Agosto, che riceveranno in automatico il nuovo indennizzo.
Per coloro che, invece, non hanno beneficiato della indennità di agosto, occorrerà verificare le condizioni previste dall’articolo 9 del Ristori quater, in analogia con quanto già contemplato dal primo decreto ristori relativamente all’indennità di ottobre.
È il caso dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali per i quali la possibilità di beneficiare del nuovo indennizzo è condizionata al soddisfacimento dei seguenti requisiti: a) aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; b) aver totalizzato almeno 30 giornate lavorative nel periodo; c) non essere, al 30 novembre 2020, titolari di pensione, rapporti di lavoro dipendente o Naspi. Nell’ambito dei medesimi settori, l’indennità, alle stesse condizioni, viene riconosciuta ai lavoratori in somministrazione; mentre per i lavoratori dipendenti a tempo determinato l’accesso è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: essere stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato nei medesimi settori per almeno 30 giornate sia nel 2018 che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; non essere, al 30 novembre 2020, titolari di rapporti di lavoro dipendente o pensione.
Viene, inoltre, disposta una nuova indennità di mille euro a favore di alcune categorie di lavoratori “atipici”. Si tratta, in particolare:
O dei lavoratori dipendenti stagionali degli altri settori, a patto che abbiano cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e nello stesso periodo abbiano conseguito almeno 30 giornate di lavoro;
O dei lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate di lavoro nel medesimo periodo;
O dei lavoratori occasionali senza contratto in essere al 30 novembre 2020;
O degli incaricati delle vendite a domicilio con reddito 2019 superiore a 5mila euro.
Tali soggetti avranno diritto a ricevere l’indennità se alla data della relativa domanda non siano né titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) né titolari di pensione.
Infine, l’ulteriore indennità viene replicata anche per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione né di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Confermando quanto già previsto nel primo decreto Ristori, infatti, i mille euro saranno nuovamente erogati agli iscritti al corrispondente fondo pensioni che tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri, maturando un reddito non superiore a 50mila euro, oppure 7 contributi giornalieri derivandone un reddito non superiore a 35mila euro.
I nuovi beneficiari dovranno presentare istanza all’Inps entro il 15 dicembre, giorno in cui scadranno anche i termini per richiedere l’indennità prevista dal decreto di Agosto.
Anche le nuove indennità non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef dei beneficiari.
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