Agevolazioni

Premi di produttività, aliquota dal 10 al 5% così cambiano gli importi annui

Vi rientrano gli ammontare variabili ed entro il limite di 3mila euro lordi annui

di Diego Paciello

La prima bozza della legge di bilancio 2023 prevede il dimezzamento, dal 10% al 5%, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali applicabile ai premi di risultato erogati ai sensi della Legge 208 del 2015. Possono fruire di tale aliquota agevolata i premi, di ammontare variabile ed entro il limite di 3mila euro lordi annui, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, efficienza, qualità ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

I premi agevolabili devono inoltre essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed i beneficiari possono essere unicamente i titolari di reddito di lavoro dipendente, del settore privato, di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione del premio stesso, a 80mila euro. I premi cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva possono essere convertiti, per scelta dei beneficiari, in tutto o in parte, nel cosiddetto welfare aziendale, ossia in somme, beni e servizi di cui ai commi 2, 3 ultimo periodo e 4 dell'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). La conversione del premio comporta la totale non imponibilità ai fini fiscali per il lavoratore, cui consegue la non imponibilità ai fini contributivi sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro.

In sostanza, la conversione in welfare del premio consente al lavoratore di poter fruire di un importo netto pari al lordo del premio maturato, che corrisponde altresì al costo del premio per il datore di lavoro. Considerando l’importo medio dei premi di risultato a livello nazionale, pari a circa 1.500 euro, e che la contribuzione a carico dipendente è circa del 10%, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% comporterà un aumento del valore netto del premio mediamente percepito pari a circa 67,50 euro, portando il suo valore netto dagli attuali 1.215 euro a circa 1.282,50 euro. Sebbene la conversione in welfare continuerà a comportare per il dipendente un incremento del potere d’acquisto di quasi il 17% (1.500 euro invece che 1.282,50), la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva potrebbe rendere la conversione in welfare del premio - che si attesta, a livello nazionale, tra il 20 e il 25% - leggermente meno conveniente rispetto ad oggi, con una conseguente possibile riduzione del tasso di conversione.

È però ormai prassi consolidata di mercato che il datore di lavoro, al fine di incentivare la conversione in welfare dei premi da parte dei dipendenti, rinunci, in tutto o in parte, al conseguente risparmio in termini di contribuzione a suo carico – pari a circa il 30% del premio lordo riconosciuto al lavoratore – riconoscendolo ai dipendenti sotto forma di incremento on top del valore del premio convertito. Sempre prendendo in considerazione l’importo lordo medio del premio a livello nazionale di 1.500 euro, in caso di erogazione in denaro il costo per il datore di lavoro sarebbe di circa 1.950 euro, a fronte, come detto, di un netto per il dipendente, considerando la nuova aliquota dell’imposta sostitutiva del 5%, pari a circa 1.282,50 euro.

Nel caso ad esempio - a fronte della conversione da parte del dipendente dell’intero valore del premio in somme, beni e servizi welfare - di riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell’intero risparmio contributivo conseguente alla conversione stessa, mantenendo quindi il costo del premio al medesimo livello dell’erogazione in denaro, il dipendente avrebbe a disposizione 1.950 euro netti.

Nel caso esposto, il dipendente avrebbe quindi un potere netto di acquisto superiore di oltre il 50% rispetto al premio erogato in denaro: in termini di convenienza, il trade off tra denaro e welfare continuerebbe ad essere a favore di quest’ultimo.

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