Premio del 140% sui software
Fine del superammortamento, proroga della maggiorazione di costo del 140% sui beni immateriali strumentali, coabitazione con lo “strascico” delle regole 2018 e applicazione del meccanismo di “recapture” per beni ceduti/delocalizzati all’estero. Nuove e vecchie regole si rincorrono a completare il “puzzle” del bonus per il 2019. Da registrare, in primo luogo, l’abbandono integrale del superammortamento. In virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 29, della legge 205/2017, l’ agevolazione potrà ancora essere fruita (con le regole 2018) sui beni acquisiti entro il 30 giugno 2019 e che sono stati oggetto, entro il 31 dicembre scorso, di accettazione dell’ordine accompagnata da un acconto pari almeno al 20% del costo complessivo.
Questa “proroga” fa il paio con quella dell’iperammortamento, che consente, alle stesse condizioni, di fruire ancora delle regole del 2018 (maggiorazione unica del 150% senza tetto all’investimento complessivo) per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019. Inoltre, fruiranno delle regole 2018 (pur iniziando l’iperammortamento nel 2019) coloro che hanno effettuato l’investimento nei precedenti periodi d’imposta ma perfezionano l’interconnessione (e la relativa documentazione) nel 2019.
Per quanto riguarda il “superammortamento dei beni immateriali strumentali”, vale a dire la maggiorazione del 140% sui beni della Tabella “B” allegata alla legge 232/2016 spettante a chi fruisce dell’iperammortamento, la manovra 2019 prevede una proroga, alle medesime condizioni, per tutto il periodo di riapertura dell’iperammortamento (2019 con possibilità di estensione sino al 2020).
Tra le norme confermate, almeno stando alla relazione accompagnatoria, c’è il meccanismo di restituzione del beneficio introdotto dall’articolo 7 del Dl 87/2017, con effetto per i beni iperammortizzabili acquisiti dal 14 luglio 2018. La disposizione – non applicabile al superammortamento – stabilisce che il beneficio dell’iperammortamento fruito è recuperato in un’unica soluzione, tramite variazione in aumento del reddito imponibile per il totale delle maggiorazioni di quote d’ammortamento in precedenza dedotte, quando, nel corso del periodo di fruizione, i beni vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive all’estero, anche se appartenenti alla medesima impresa. Tale meccanismo di recupero viene disapplicato (totalmente o parzialmente) in caso di investimento sostitutivo con le caratteristiche di cui all’articolo 1, commi 35 e 36 della legge 205/2017, vale a dire in presenza delle condizioni che consentono all’impresa di proseguire nella deduzione del precedente meccanismo di iperammortamento pur in presenza di cessione del bene. Affinché ciò accada, nello stesso periodo d’imposta del disinvestimento, l’impresa deve:
a) sostituire il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di bilancio 2017;
b) attestare l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole proprie dell’iperammortamento.
Se il bene sostitutivo ha un costo inferiore a quello dismesso, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.